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	<title>Articoli Blog &#8211; STUDIOTRE</title>
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	<description>Consulenza e formazione nell’ambito della sicurezza sul lavoro</description>
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	<title>Articoli Blog &#8211; STUDIOTRE</title>
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		<title>MePa &#8211; Acquisti in Rete</title>
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		<dc:creator><![CDATA[studio3job]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Sep 2023 09:52:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli Blog]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazioni]]></category>
		<category><![CDATA[mepa]]></category>
		<category><![CDATA[mercatoelettronico]]></category>
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					<description><![CDATA[l MePA è il Mercato elettronico della Pubblica amministrazione gestito da Consip per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, è un mercato digitale dove si incontrano la domanda della PA e l’offerta di fornitori abilitati per l’acquisto di beni, servizi e lavori, con importi inferiori alla soglia comunitaria. La piattaforma offre vantaggi alle PA [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>l <a href="http://l bando prevede nuove opportunità per le scuole e copre molte delle esigenze derivanti dai progetti di edilizia scolastica. L’opportunità di fare ricorso a strumenti di negoziazione che includano tutte le tipologie di lavori pubblici e che coinvolgano un elevato numero di fornitori rappresenta quindi una grande semplificazione per gli Enti locali che devono provvedere alla gestione acquisti per la realizzazione di questi importati progetti per gli Asili nido, le Scuole dell’infanzia, le Scuole del primo e del secondo ciclo.  Inoltre, con l’obiettivo di supportare la realizzazione dei lavori di manutenzione e costruzione, sono disponibili nel bando MePA Servizi tutti i principali servizi a corredo dell’esecuzione di tali progetti.">MePA</a> è il Mercato elettronico della Pubblica amministrazione gestito da Consip per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, è un mercato digitale dove si incontrano la domanda della PA e l’offerta di fornitori abilitati per l’acquisto di beni, servizi e lavori, con importi inferiori alla soglia comunitaria.</p>



<p>La piattaforma offre vantaggi alle PA e alle imprese, digitalizzando i processi di procurement pubblico, riducendo i tempi di gara e anche i costi commerciali.</p>



<p>Come riportato su sito <a href="https://www.agenziacoesione.gov.it/news_istituzionali/mepa/#:~:text=Il%20MePA%20%C3%A8%20il%20Mercato,importi%20inferiori%20alla%20soglia%20comunitaria">Agenzia per la Coesione Territoriale</a>, tra le novità di rilievo si segnalano:</p>



<ul>
<li>&nbsp;la nuova abilitazione degli operatori economici, unica per Mercato Elettronico e Sistema dinamico di acquisizione, con una più dettagliata organizzazione delle categorie merceologiche e la possibilità per un’impresa di scegliere con maggiore selettività le categorie a cui limitare la propria abilitazione al MePA</li>



<li>la modularità delle negoziazioni del Mercato Elettronico, con quattro livelli di complessità crescente, dalla Trattativa diretta alla RdO evoluta</li>



<li>la possibilità di articolare in più fasi il processo di ordine per rispondere pienamente alle peculiarità delle singole iniziative di acquisto</li>



<li>le nuove funzioni di gestione del catalogo per gli Operatori economici che, se da un lato rendono flessibile la loro operatività, dall’altro consentono all’utente della Pubblica Amministrazione di avere un catalogo di offerte standardizzato, dove è più facile cercare i prodotti di interesse, confrontarli e acquistarli</li>



<li>la maggiore flessibilità, configurabilità e personalizzazione delle negoziazioni, con la gestione modulare delle buste, la flessibilità nell’applicazione dei criteri di aggiudicazione, la configurazione della commissione di gara, la flessibilità nelle attività di valutazione delle offerte.</li>
</ul>



<p>Le soluzioni di negoziazione, acquisto e realizzazione destinate al settore dei lavori pubblici, incluse nei sette bandi MePA attivi dal 2016 – un unico bando Lavori a partire dal 25 maggio – e finora dedicati ai soli lavori di manutenzione, sono state estese a tutte le tipologie di lavori pubblici, comprese le&nbsp;nuove opere&nbsp;e ciò&nbsp;incrementa le opportunità&nbsp;per gli&nbsp;Enti Locali, anche in relazione ai lavori riferiti all’edilizia scolastica.</p>



<p>Il bando del Mercato Elettronico dedicato ai&nbsp;Lavori&nbsp;rappresentano un prezioso sostegno per lo sviluppo dei progetti messi in campo dal Ministero dell’Istruzione tramite appositi&nbsp;avvisi&nbsp;pubblici per l’assegnazione delle risorse, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e resilienza.</p>



<p>Il bando prevede nuove opportunità per le scuole e copre molte delle esigenze derivanti dai progetti di edilizia scolastica. L’opportunità di fare ricorso a strumenti di negoziazione che includano&nbsp;tutte le tipologie di lavori pubblici&nbsp;e che coinvolgano un&nbsp;elevato numero di fornitori&nbsp;rappresenta quindi una grande semplificazione per gli Enti locali che devono provvedere alla gestione acquisti per la realizzazione di questi importati progetti per gli Asili nido, le Scuole dell’infanzia, le Scuole del primo e del secondo ciclo.</p>



<p>Inoltre, con l’obiettivo di supportare la realizzazione dei lavori di manutenzione e costruzione, sono disponibili nel bando&nbsp;MePA&nbsp;tutti i principali <a href="https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=b577cd18b64b21a3">servizi</a> a corredo dell’esecuzione di tali progetti.</p>
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		<item>
		<title>Italian Summit HSE: 7 aprile 2022</title>
		<link>https://www.studio3job.it/italian-summit-hse-7-aprile-2022/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=italian-summit-hse-7-aprile-2022</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[studio3job]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2022 19:41:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli Blog]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezzasullavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[STUDIOTRE è partner Italian Summit HSE 2022. Insieme per costruire un nuovo scenario! Le principali associazioni che si occupano di salute, sicurezza e ambiente uniscono le forze dando vita al primo vertice nazionale di settore, l’Italian Summit HSE, promosso e organizzato da&#160;Conflavoro PMI&#160;che vede come primi membri Aifos, UNASF Conflavoro PMI, Anmil, Fondazione LHS, Associazione [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>STUDIOTRE è partner Italian Summit HSE 2022.</p>



<p><strong><em>Insieme per costruire un nuovo scenario!</em></strong></p>



<p>Le principali associazioni che si occupano di salute, sicurezza e ambiente uniscono le forze dando vita al primo vertice nazionale di settore, l’<strong>Italian Summit HSE</strong>, promosso e organizzato da&nbsp;Conflavoro PMI&nbsp;che vede come primi membri Aifos, UNASF Conflavoro PMI, Anmil, Fondazione LHS, Associazione Ambiente e Lavoro, Aiesil e Aifes.</p>



<p>Le associazioni dell’Italian Summit HSE si impegnano a elaborare&nbsp;un manifesto con punti significativi,&nbsp;applicabili dalle aziende e fondanti un sistema migliore&nbsp;per promuovere e incentivare la salute e sicurezza sul lavoro.</p>



<p><strong><em>La sicurezza totale è l&#8217;obiettivo da raggiungere. L’obiettivo costante è quello di favorire il benessere aziendale.</em></strong></p>



<p>Il convegno Italian Summit HSE 2022 si svolge il 7 aprile 2022, ore 11 presso la Sala Angiolillo di Palazzo Wedekind a Roma e sarà il primo step pubblico di un vertice di settore che vuole essere permanente.&nbsp;</p>



<p><a href="https://www.summithse.it/">Italian Summit HSE 2022</a></p>
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		<item>
		<title>AGENTI BIOLOGICI: AGGIORNATI GLI ALLEGATI TECNICI DEL TUSL</title>
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		<dc:creator><![CDATA[studio3job]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2022 13:14:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli Blog]]></category>
		<category><![CDATA[8108]]></category>
		<category><![CDATA[agentibiologici]]></category>
		<category><![CDATA[decreti]]></category>
		<category><![CDATA[normative]]></category>
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					<description><![CDATA[Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il comunicato 21 febbraio 2022, rende noto che è stato adottato il D.M 27 dicembre 2021, che recepisce la direttiva n. 2019/1833/UE della Commissione del 24 ottobre 2019, che modifica gli allegati I, III, V e VI della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli adattamenti di ordine strettamente tecnico. Il Decreto 27 dicembre [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il <em><strong>comunicato 21 febbraio 2022</strong></em>, rende noto che è stato adottato il D.M 27 dicembre 2021, che recepisce la direttiva n. 2019/1833/UE<a href="https://onehse.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000883079SOMM?pathId=dc9bdd1076ed"> </a>della Commissione del 24 ottobre 2019, che modifica gli allegati I, III, V e VI della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli adattamenti di ordine strettamente tecnico.</p>



<p>Il Decreto 27 dicembre 2021 sostituisce nel D.Lgs. n. 81/2008, aggiornandone il contenuto in conformità con le disposizioni introdotte dalla Direttiva n. 2019/1833/ UE, gli Allegati XLIV, XLVI, XLVII.</p>



<figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td><strong>D.Lgs. n. 81/2008 &#8211; Modifiche agli allegati XLIV, XLVI e XLVII</strong></td></tr><tr><td>Allegato XLIV “Agenti biologici &#8211; elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici”</td><td>Si rilevano modifiche nella forma ma non nella sostanza</td></tr><tr><td>Allegato XLVI “Agenti biologici &#8211; elenco degli agenti biologici classificati”</td><td><strong>Inserimento nel gruppo di rischio 3 del SARS-CoV-2</strong>&nbsp;nell’elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell’uomo, in base alla motivazione che possa causare malattie gravi e senza consolidate possibilità terapeutiche, con le seguenti specifiche:a) il lavoro di laboratorio diagnostico non propagativo riguardante il SARS-CoV-2 deve essere condotto in una struttura in cui si utilizzano procedure equivalenti almeno al livello di contenimento 2;b) il lavoro propagativo riguardante il SARS-CoV-2 deve essere condotto in un laboratorio con livello di contenimento 3 a una pressione dell’aria inferiore a quella atmosferica).</td></tr><tr><td>Allegati XLVII “Agenti biologici &#8211; specifiche sulle misure di contenimento e sui livelli di contenimento”</td><td>Modifica della tabella e correzione di un refuso al punto 4)</td></tr></tbody></table></figure>



<p>Fonte: <a href="https://onehse.wolterskluwer.it/chapter/sicurezza-sul-lavoro/agenti-biologici-aggiornati-gli-allegati-tecnici-del-tusl/10QT0000267894?topicId=OHSL-4-17-1">One Hse</a></p>
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			</item>
		<item>
		<title>COVID-19 E OBBLIGHI VACCINALI: LE NOVITA’</title>
		<link>https://www.studio3job.it/covid-19-e-obblighi-vaccinali-le-novita/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=covid-19-e-obblighi-vaccinali-le-novita</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[studio3job]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2022 22:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli Blog]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[decreto]]></category>
		<category><![CDATA[novità]]></category>
		<category><![CDATA[vaccino coronavirus]]></category>
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					<description><![CDATA[Per contenere il diffondersi del virus il Governo ha approvato vari decreti-legge con nuove norme e indicazioni, anche per il mondo del lavoro. DL 221 del 24 dicembre 2021: stato di emergenza e mascherine Con questo decreto-legge è stato prorogato lo stato di emergenza&#160;e delle misure per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 fino al&#160;31 marzo [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Per contenere il diffondersi del virus il Governo ha approvato vari decreti-legge con nuove norme e indicazioni, anche per il mondo del lavoro.</p>



<ul><li><strong>DL 221 del 24 dicembre 2021: stato di emergenza e mascherine</strong></li></ul>



<p>Con questo decreto-legge è stato prorogato lo<strong> stato di emergenza</strong>&nbsp;e delle misure per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 fino al&nbsp;<strong>31 marzo 2022.</strong> Sono normati diversi nuovi obblighi, ad esempio quello di indossare le <strong>mascherine all’aperto,</strong>&nbsp;anche in zona bianca, e in particolare si indica l’obbligo di usare&nbsp;<strong>dispositivi di protezione&nbsp;di tipo FFP2</strong> in occasione di spettacoli che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati); per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all’aperto; su tutti i mezzi di trasporto.</p>



<p>Questo decreto riporta, inoltre, diverse nuove indicazioni relative alle <strong>certificazioni verdi</strong> (<strong>green pass</strong>), facendo riferimento all’estensione dell’obbligo di <strong><em>green pass</em></strong> ai&nbsp;corsi di formazione&nbsp;privati svolti in presenza e del&nbsp;<strong><em>green pass rafforzato&nbsp;</em></strong>in varie realtà (piscine, palestre, musei, mostre, parchi tematici e di divertimento, centri culturali e ricreativi, sale gioco, …).</p>



<ul><li><strong>DL 229 del 30 dicembre 2021: super green pass e quarantene</strong></li></ul>



<p>Questo decreto-legge&nbsp;dal&nbsp;<strong>10 gennaio 2022 </strong>e&nbsp;fino alla cessazione dello stato di emergenza, estende l’uso del&nbsp;<strong><em>green pass rafforzato&nbsp;</em></strong>alle seguenti attività:</p>



<ul><li>alberghi e strutture ricettive;</li><li>feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;</li><li>sagre e fiere;</li><li>centri congressi;</li><li>servizi di ristorazione all’aperto;</li><li>impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;</li><li>piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;</li><li>centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.</li></ul>



<p>Inoltre, il green pass rafforzato <em>“è&nbsp;necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto&nbsp;compreso il trasporto pubblico locale o regionale”</em>.</p>



<p>Riguardo alle&nbsp;<strong>quarantene</strong>&nbsp;il DL 229/2021 prevede che la quarantena precauzionale <strong><u>non si applica</u></strong> a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o che hanno ricevuto la dose booster. Fino al decimo giorno successivo all&#8217;ultima esposizione al caso, ai sopraindicati soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione&nbsp;di tipo FFP2 e di effettuare, solo qualora sintomatici, un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.</p>



<p>Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sia conseguente all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.</p>



<ul><li><strong>DL 1 del 7 gennaio 2022: obbligo vaccinale, green pass e scuola</strong></li></ul>



<p>Il decreto mira a rallentare la curva di crescita dei contagi relativi alla pandemia e a fornire maggiore protezione a quelle categorie che sono maggiormente esposte e che sono a maggior rischio di ospedalizzazione.</p>



<p>Dunque è introdotto fino al&nbsp;<strong>15 giugno 2022</strong>&nbsp;l’ <strong>obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni</strong>, anche per gli stranieri che sono residenti in Italia.</p>



<p>L’obbligo non sussiste (art.4-quater, comma 2, inserito nel DL 44/2021<em>) “in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell&#8217;assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita”.</em></p>



<p>La normativa indica poi che per&nbsp;<strong>i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il green pass rafforzato</strong>&nbsp;– rilasciato a vaccinati e guariti dal COVID-19 &#8211; per l’accesso ai luoghi di lavoro dal&nbsp;<strong>15 febbraio 2022</strong>.</p>



<p>I lavoratori che non saranno in grado di presentare la certificazione COVID richiesta, <em>“…sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati”</em> (art.4-quinquies, comma 4, inserito nel DL 44/2021).</p>



<p>Inoltre, l’obbligo vaccinale è <strong>esteso&nbsp;</strong>al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori.</p>



<p>Il decreto-legge estende poi ulteriormente <em>l’obbligo di Green Pass base</em>, che si può ottenere con la prima dose, con un tampone antigenico valido 48 ore o con un tampone molecolare valido 72 ore, a coloro che accedono ai seguenti servizi e attività:</p>



<ol type="a"><li>servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti, …);</li><li>pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona;</li><li>colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.</li></ol>



<p>Il lavoro agile è fortemente raccomandato, dove possibile, ad imprese private e pubbliche amministrazioni.&nbsp;</p>



<p>Per quanto riguarda la <strong>scuola</strong>, con particolare riferimento alla&nbsp;<strong>gestione dei casi di positività</strong>&nbsp;al&nbsp;COVID-19, le novità riguardano:</p>



<ul><li><strong>scuola dell’infanzia</strong>: ‘<em>in presenza di un caso di positività, è prevista la sospensione delle attività per una durata di dieci giorni</em>’;</li><li><strong>scuola primaria</strong>: ‘<em>con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. L’attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0), test che sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5)</em>.&nbsp;<em>In presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la didattica a distanza (DAD) per la durata di dieci giorni</em>’.</li><li><strong>scuola secondaria di I e II grado</strong>: ‘<em>fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza e con l’uso, in aula, delle mascherine FFP2. Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe. Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni</em>’.</li></ul>



<p><strong><em>Fonti:</em></strong></p>



<p><a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/24/21G00244/sg" target="_blank" rel="noreferrer noopener">DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221 &#8211; Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell&#8217;epidemia da COVID-19.</a></p>



<p><a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/30/21G00258/sg" target="_blank" rel="noreferrer noopener">DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 229 &#8211; Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell&#8217;epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.</a></p>



<p><a rel="noreferrer noopener" href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-01-07&amp;atto.codiceRedazionale=22G00002&amp;elenco30giorni=false" target="_blank">DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1 (Raccolta 2022) &#8211; Misure urgenti per fronteggiare l&#8217;emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DECRETO LEGISLATIVO 196/2021: DIRETTIVA SUP (Single Use Plastic)</title>
		<link>https://www.studio3job.it/decreto-legislativo-196-2021-direttiva-sup-single-use-plastic/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=decreto-legislativo-196-2021-direttiva-sup-single-use-plastic</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[studio3job]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2021 13:19:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli Blog]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[SICUREZZA]]></category>
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					<description><![CDATA[Il D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 196 sulla riduzione dell&#8217;incidenza di determinati prodotti di plastica sull&#8217;ambiente entrerà in vigore il 14 Gennaio 2022. La Direttiva SUP prescrive agli Stati membri dell’Unione di promuovere la transizione verso un modello di economia circolare e di adottare un diversificato ventaglio di misure al fine di ridurre l’incidenza sull’ambiente e sulla [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Il D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 196 sulla <strong>riduzione dell&#8217;incidenza di determinati prodotti di plastica sull&#8217;ambiente </strong>entrerà in vigore il 14 Gennaio 2022.</p>



<p>La Direttiva SUP prescrive agli Stati membri dell’Unione di promuovere la transizione verso un modello di economia circolare e di adottare un diversificato ventaglio di misure al fine di ridurre l’incidenza sull’ambiente e sulla salute umana di determinati prodotti in plastica e, in particolare, dei prodotti in plastica monouso, i quali, essendo destinati ad avere un’unica applicazione di brevissima durata, sono caratterizzati da un alto tasso di rischio di dispersione e di abbandono nell’ambiente, soprattutto in quello acquatico.</p>



<p>Il decreto, nell’art.1, reca misure  volte  a  prevenire  e  ridurre l&#8217;incidenza di determinati prodotti  di  plastica  sull&#8217;ambiente e sulla  salute  umana, e si applica (art.2) ai prodotti in plastica monouso, ai prodotti in plastica oxo-degradabile e agli attrezzi da pesca contenenti plastica. L’art.5 vieta l’immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso; tra questi, ad esempio, i bastoncini cotonati, posate, piatti, cannucce, bicchieri, ecc.<br>Il comma 3 dello stesso specifica i casi in cui non rientrano nel divieto d’immissione i  prodotti  realizzati  in  materiale  biodegradabile   e compostabile, certificato conforme allo standard europeo della  norma UNI EN 13432 o  UNI  EN  14995. L’art.6 stabilisce i requisiti che alcuni prodotti devono rispettare per poter immessi sul mercato, mentre  l’art.7<strong> </strong>specifica i requisiti di marcatura che  ciascun prodotto di plastica  monouso immesso  sul  mercato  deve riportare  sull&#8217;imballaggio, secondo le modalità indicate dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 del 17 dicembre 2020.</p>



<p>La violazione di quanto disposto dagli articoli sopra indicati, è punita con una sanzione pecuniaria da 2500 a 25000 euro. </p>



<p>Per quanto riguarda l’esaurimento delle scorte, gli articoli 5, 6 e 7 stabiliscono che è consentita la messa a disposizione sul mercato dei prodotti in plastica fino all’esaurimento delle scorte. </p>



<p>Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della Direttiva SUP negli Stati membri, la Commissione Europea ha diffuso le<a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0607(03)&amp;from=EN"><strong> </strong></a><strong>Linee Guida di orientamento per l’applicazione della Direttiva 2019/904/UE</strong> (pubblicate in data 7 giugno 2021 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea). Con tali orientamenti, la Commissione Europea ha voluto fornire una “guida” sulle definizioni chiave contenute nella direttiva stessa e sugli esempi di prodotti da considerare come rientranti (o meno) nel suo campo di applicazione, al fine di garantire che le nuove norme siano applicate correttamente e uniformemente in tutti gli Stati membri.</p>



<div class="wp-block-file"><a href="https://www.studio3job.it/wp-content/uploads/2021/12/Linee-guida-SUP.pdf">Linee-guida-SUP</a><a href="https://www.studio3job.it/wp-content/uploads/2021/12/Linee-guida-SUP.pdf" class="wp-block-file__button" download>Download</a></div>
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		<title>STOP ALL&#8217;ATTIVITA&#8217; D&#8217;IMPRESA SENZA DVR</title>
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		<dc:creator><![CDATA[studio3job]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2021 14:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli Blog]]></category>
		<category><![CDATA[DVR]]></category>
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					<description><![CDATA[Il DVR, ovvero il Documento di Valutazione dei Rischi, è un obbligo per le aziende italiane, rivolto a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e l’adempimento della conformità legislativa. La sua mancata redazione comporta, oltre a sanzioni cha vanno da un minimo di 3.000 fino ad un massimo di 15.000 Euro di ammenda al datore [&#8230;]]]></description>
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<p>Il DVR, ovvero il Documento di Valutazione dei Rischi, è un obbligo per le aziende italiane, rivolto a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e l’adempimento della conformità legislativa. La sua mancata redazione comporta, oltre a sanzioni cha vanno da un minimo di 3.000 fino ad un massimo di 15.000 Euro di ammenda al datore di lavoro, lo stop all&#8217;attività d&#8217;impresa. L&#8217;azienda, cioè, è costretta a chiudere a meno che il documento che l&#8217;ispettore, in fase appunto di ispezione, richiede sia custodito in un altro luogo; in quel caso lo stop è solamente rinviato alle ore 12:00 del giorno seguente. Se entro tale termine il datore di lavoro non esibisce il DVR, dovrà chiudere l&#8217;attività. </p>



<p>Tutto ciò è stabilito dall&#8217;Ispettorato Nazionale del Lavoro nella circolare n. 4/2021.</p>



<p>Le novità apportate dal Decreto Fiscale 146/21 indicano che il provvedimento di sospensione va adottato in caso di gravi violazioni e cioè:</p>



<ul><li>Mancata elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi.</li><li>Mancata elaborazione del Piano di Emergenza.</li><li>Mancata elaborazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS).</li><li>Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale (DPI) contro le cadute dall’alto.</li><li>Mancata nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.</li><li>Mancato aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro.</li><li>Mancata formazione e addestramento del personale dipendente e dei responsabili per la sicurezza e la prevenzione.</li></ul>



<p>Quest&#8217;ultima violazione, precisa l&#8217;INL, si verifica quando è prevista la partecipazione del lavoratore sia ai corsi di formazione, sia all&#8217;addestramento. Tali circostanze ricorrono, in particolare, nelle seguenti ipotesi:</p>



<p>&#8211; utilizzo attrezzatura da lavoro;<br>&#8211; utilizzo di DPI appartenenti alla III categoria e dispositivi di protezione dell&#8217;udito;<br>&#8211; sistemi di accesso e posizionamento mediante funi;<br>&#8211; lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio, trasformazione di ponteggi;<br>&#8211; formazione e addestramento sulla movimentazione manuale dei carichi.</p>



<p><br>Per la revoca è necessario attestare il completamento di formazione e addestramento.</p>



<p>Il DVR deve essere predisposto entro 90 giorni dall’inizio di ciascuna unità produttiva e in ogni situazione in cui operi almeno un lavoratore, distinto dallo stesso datore, indipendentemente dalla tipologia contrattuale e dal compenso.</p>
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