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	<title>Valutazione dei rischi &#8211; STUDIOTRE</title>
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	<description>Consulenza e formazione nell’ambito della sicurezza sul lavoro</description>
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	<title>Valutazione dei rischi &#8211; STUDIOTRE</title>
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		<title>VALUTAZIONE DEI RISCHI: METODOLOGIE INNOVATIVE PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOMECCANICO</title>
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		<dc:creator><![CDATA[studio3job]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2021 09:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Valutazione dei rischi]]></category>
		<category><![CDATA[biomeccanico]]></category>
		<category><![CDATA[LAVORATORI]]></category>
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					<description><![CDATA[Nel corso degli anni sono stati sviluppati diversi metodi di valutazione del rischio da sovraccarico biomeccanico ma, come riporta un recente documento Inail dal titolo “Metodologie innovative per la valutazione del rischio biomeccanico”, ognuno di questi metodi presenta delle limitazioni, la principale delle quali è l’alta soggettività. Per questo, tali metodologie sono prevalentemente di natura [&#8230;]]]></description>
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<p>Nel corso degli anni sono stati sviluppati diversi metodi di valutazione del rischio da sovraccarico biomeccanico ma, come riporta un recente documento Inail dal titolo “Metodologie innovative per la valutazione del rischio biomeccanico”, ognuno di questi metodi presenta delle limitazioni, la principale delle quali è l’alta soggettività. Per questo, tali metodologie sono prevalentemente di natura osservazionale.</p>



<p>Il factsheet realizzato nell’ambito della Campagna EU-OSHA 2020-2022 “Alleggeriamo il carico!”, sottolinea l’importanza e utilità di utilizzare nuove <strong>metodologie</strong> di valutazione del rischio biomeccanico che siano&nbsp;<strong>quantitative, oggettivabili, ripetibili</strong>&nbsp;e che prevedano la possibilità di identificare il rischio anche nei moderni scenari lavorativi dove si sta sempre più diffondendo l’utilizzo di esoscheletri da parte dei lavoratori e la condivisione degli spazi lavorativi con i cobot.</p>



<p>Il factsheet si sofferma sui&nbsp;<strong>sistemi optoelettronici</strong>, considerati i più accurati per l’analisi cinematica del movimento umano. Questi sistemi utilizzano telecamere all’infrarosso in grado di riconoscere e acquisire il movimento tridimensionale di marker passivi riflettenti posti su determinati punti di repere anatomici e, successivamente, di ricostruirne il comportamento nel tempo tramite specifici software.</p>



<ul><li><strong>vantaggi</strong>: precisione e accuratezza (errore &lt; 0,01mm) delle acquisizioni effettuate; integrazione e sincronizzazione con altre tecnologie (videocamere digitali, piattaforme di forza, sistemi analogici ecc.).</li><li><strong>limiti</strong>: costo elevato; necessità di un ambiente strutturato.</li></ul>



<p>Un altro metodo affrontato è relativo all’uso dei&nbsp;<strong>sensori inerziali</strong>&nbsp;(inertial measurement units, IMUs), dispositivi che, grazie alla attuale miniaturizzazione che ha permesso di includere accelerometri, giroscopi e magnetometri in sensori di dimensioni e peso ridotti, offrono la possibilità di effettuare acquisizioni del movimento direttamente nei luoghi di lavoro. I segnali acquisiti sono solitamente immediatamente disponibili per una valutazione in tempo reale del&nbsp;rischio biomeccanico. &nbsp;</p>



<ul><li><strong>vantaggi</strong>: dimensioni ridotte e portabilità; facile indossabilità; possibilità di effettuare l’analisi di qualsiasi movimento senza alterare il gesto motorio del lavoratore in esame; protocolli di comunicazione wireless; elevata durata delle batterie; presenza di memorie ‘onboard’ che consentono il proseguimento delle acquisizioni, evitando perdite di dati anche in caso di temporanea interruzione della comunicazione con l’unità ricevente; costi più ridotti.</li><li><strong>limiti</strong>: suscettibili alla presenza di campi elettromagnetici (problematica in via di risoluzione); accuratezze e precisioni inferiori a quelle fornite dai sistemi optoelettronici.</li></ul>



<p>Un&#8217;altra metodica strumentale descritta è l’<strong>elettromiografia di superficie</strong>&nbsp;(EMGs) che rileva l’attività elettrica dei muscoli sulla superficie della cute. Le fibre muscolari, quando sono eccitate da un impulso del sistema nervoso modificano il loro stato elettrico (depolarizzazione) e si contraggono. Con l’elettromiografia di superficie bipolare è possibile rilevare l’attività muscolare complessiva per ogni istante di tempo e per ogni movimento di interesse. La EMGs è una metodica validata e molto usata anche in ergonomia.</p>



<p>Inoltre, tramite analisi più dettagliate dell’ampiezza e delle componenti frequenziali del segnale EMGs, è possibile avere utili indicazioni sullo&nbsp;stato di affaticamento del muscolo. Con la&nbsp;EMGs ad alta densità&nbsp;(HDsEMG) è possibile analizzare la distribuzione del potenziale elettrico su una superficie più ampia e questo permette degli interessanti approfondimenti sul fenomeno della fatica e sulla decomposizione del segnale:</p>



<ul><li><strong>vantaggi</strong>: non invasività; dimensioni ridotte delle sonde e portabilità in reali contesti lavorativi; possibilità di effettuare l’analisi di qualsiasi movimento senza alterare la normale strategia del soggetto in esame; presenza di memorie ‘onboard’ che consentono il proseguimento delle acquisizioni anche in caso di temporanea interruzione della comunicazione; possibilità di utilizzo in condizioni estreme (waterproof); possibilità di investigare fino a 20 muscoli contemporaneamente; costi in rapida diminuzione e proporzionati al numero di muscoli che si intende acquisire.</li><li><strong>limiti</strong>: competenze specifiche nel posizionamento delle sonde; competenze specifiche nell’acquisizione e nell’elaborazione dei dati.</li></ul>



<p>Infine, il factsheet si occupa dei&nbsp;<strong>sensori miniaturizzati per EMGs e IMUs</strong>&nbsp;per la classificazione del&nbsp;rischio biomeccanico.</p>



<p>Attualmente la tecnologia disponibile permette, grazie all’utilizzo di questi sistemi di sensori miniaturizzati e indossabili, una valutazione strumentale quantitativa del rischio biomeccanico direttamente sul campo grazie anche alla possibilità di trasferire wireless i dati acquisiti sul lavoratore che svolge il compito in esame. Questi aspetti facilitano la registrazione dei dati e riducono al minimo i fattori di confondimento associati allo svolgimento di attività di lavoratori che indossano apparecchiature ingombranti o attaccate a cavi, permettendo un’accurata acquisizione dei segnali anche in ambienti sfavorevoli e in situazioni lavorative in cui il lavoratore interagisce con un cobot o&nbsp;utilizza un esoscheletro.</p>



<p>Si indica che “con l’attività dei due progetti <strong>MELA</strong> (Miniaturized sEmg for lifting activities) e <strong>SOPHIA</strong> (Socio-physical interaction skills for cooperative human-robot systems in agile production) si stanno sviluppando delle reti di sensori miniaturizzati ed un tool strumentale di valutazione del rischio biomeccanico in diverse attività di movimentazione manuale dei carichi”. In particolare, le sonde del progetto MELA “presentano forme compatibili con gli indumenti da lavoro e tali da non interferire con la normale strategia motoria, miniaturizzazione, possibilità di utilizzo in condizioni estreme (waterproof), assenza di cavi (wireless)”. Questi permetteranno di monitorare in tempo reale il rischio biomeccanico al quale è sottoposto il lavoratore, visualizzando su un monitor (PC o tablet) il livello di rischio e dare al lavoratore un feedback. E il tool SOPHIA “permetterà la classificazione automatica del rischio”.      </p>



<p>Fonte: Inail, Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale</p>



<div class="wp-block-file"><a href="https://www.studio3job.it/wp-content/uploads/2021/10/FactSheet-Metodologie-Innovative.indd_.pdf">FactSheet-Metodologie-Innovative.indd_</a><a href="https://www.studio3job.it/wp-content/uploads/2021/10/FactSheet-Metodologie-Innovative.indd_.pdf" class="wp-block-file__button" download>Download</a></div>
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		<title>DUVRI: FINALITA’ E ATTUAZIONE</title>
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		<dc:creator><![CDATA[studio3job]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2020 07:31:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Valutazione dei rischi]]></category>
		<category><![CDATA[AZIENDA]]></category>
		<category><![CDATA[DOCUMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[RISCHI]]></category>
		<category><![CDATA[SALUTE]]></category>
		<category><![CDATA[SICUREZZA]]></category>
		<category><![CDATA[valutazione]]></category>
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					<description><![CDATA[Il D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro di elaborare un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale previsione è stata introdotta nell’ordinamento giuridico italiano dalla legge n. 123 del 2007, allo scopo di potenziare le misure di cooperazione e [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Il D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro di elaborare un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale previsione è stata introdotta nell’ordinamento giuridico italiano dalla legge n. 123 del 2007, allo scopo di potenziare le misure di cooperazione e coordinamento nell’ambito degli appalti non edili.</p>



<p>La norma individua e puntualizza gli obblighi del datore di lavoro nei contratti di appalto e stabilisce che lo stesso non può rispondere dei rischi propri dell’impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo. La normativa di riferimento contenuta all’articolo 26 del D.Lgs. n. 81/08 specifica l’obbligo di informare dettagliatamente gli appaltatori e/o i lavoratori autonomi dei rischi specifici dell’appalto e di gestire con essi le più idonee misure di cooperazione e coordinamento. Tali disposizioni sono presenti anche nell’articolo 26 del “<strong><em>testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro</em></strong>, dove è stato inserito il <em>Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza delle lavorazioni</em>, noto come <strong>DUVRI</strong>.</p>



<p>Il <strong><em>DUVRI</em></strong> va distinto dal <strong><em>DVR</em></strong>, poiché ha una finalità di gestione delle interferenze dei lavori affidati a terzi e non di valutazione dei rischi del lavoro propri delle imprese coinvolte (le quali, ovviamente, devono avere il proprio DVR). I rischi delle lavorazioni del personale del datore di lavoro committente e di quelli del datore di lavoro dell’impresa appaltatrice vanno considerati nei rispettivi DVR.</p>



<p>Il DUVRI non è espressione di una completa valutazione dei rischi ma dovrà considerare i rischi interferenziali del lavoro e, soprattutto, indicare quali misure siano necessarie per gestire tale interferenza e la sua mancata redazione da parte non solo del datore di lavoro ma anche del dirigente o di altri soggetti è sanzionata.</p>



<p>A fini prevenzionistici e per evitare possibili responsabilità, bisognerà trovare il modo non solo di permettere che i lavori, servizi e forniture siano svolti per mezzo di un contratto che abbia tra gli allegati il DUVRI ma che esso sia in grado di costituire la formalizzazione di una procedura di identificazione condivisa di misure di cooperazione e coordinamento nei lavori affidati a terzi, efficace a fini prevenzionistici.</p>



<p><strong>Cosa è l’interferenza?</strong> “Circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti”. Sebbene il personale della ditta appaltatrice operi autonomamente nell’ambito del luogo di lavoro della ditta appaltante, deve esser messo in condizione di conoscere preventivamente, a cura della appaltante, i rischi cui può andare incontro in quel luogo di lavoro con riferimento, ovviamente, all’attività lavorativa che deve svolgere.</p>



<p>L’articolo 26 del D.Lgs. n. 81/08, individua nel datore di lavoro che affida i lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, il referente soggettivo degli obblighi che la medesima disposizione introduce, al fine di far fronte al <strong><em>rischio interferenziale</em></strong>, ovvero quel rischio che si determina per il solo fatto della coesistenza in un medesimo contesto di più organizzazioni, ciascuna delle quali facente capo a soggetti diversi.</p>



<p>È possibile <em>escludere preventivamente</em> la predisposizione del DUVRI nei seguenti casi:</p>



<ul><li>fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri;</li><li>servizi per i quali non è prevista l’esecuzione all’interno della stazione appaltante;</li><li>servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante;</li><li>mere forniture di materiali o attrezzature;</li><li>lavori o servizi la cui durata sia inferiore a cinque uomini al giorno, sempre che essi non comportino rischi di incendio elevato, derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari.</li></ul>



<p>Le disposizioni dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 81/08 vanno integrate con le pertinenti previsioni in materia di <strong><em>Coronavirus</em></strong>. In particolare, vanno fornite anche ai lavoratori delle imprese “terze” informazioni complete sulle procedure anti-contagio da seguire nei luoghi di lavoro dell’appalto:</p>



<ul><li>se l’azienda committente decide per la rilevazione della temperatura, essa deve riguardare anche il personale dell’appaltatrice e degli eventuali subappaltatori e/o i lavoratori autonomi;</li><li>per l’accesso di fornitori esterni occorre individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti;</li><li>per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro;</li><li>il “datore di lavoro committente” deve informare dettagliatamente l’appaltatore rispetto alle procedure anti-contagio.</li></ul>



<p>Il DUVRI dovrà essere integrato con le misure necessarie a garantire la riduzione al minimo dei soli rischi interferenziali come lo sfasamento temporale delle lavorazioni o la previsione di servizi sanitari ad uso esclusivo delle imprese e/o dei lavoratori autonomi. Per gli appalti in Titolo IV (lavori edili o di ingegneria civile) opereranno, invece, le regole anti-contagio del Protocollo “specifico” per i cantieri edili del 24 aprile 2020. In tale contesto le misure di gestione del Coronavirus saranno descritte nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (<strong>PSC</strong>). Non si procederà, in questo caso, alla redazione del DUVRI poiché nei cantieri in cui esiste un PSC non va predisposto.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>VALUTAZIONE DEI RISCHI: STRESS TERMICO</title>
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		<dc:creator><![CDATA[studio3job]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2020 08:15:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Valutazione dei rischi]]></category>
		<category><![CDATA[LAVORATORI]]></category>
		<category><![CDATA[RISCHI]]></category>
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					<description><![CDATA[I lavoratori esposti al caldo subiscono uno&#160;stress termico&#160;che può incidere sulla loro salute, comfort e sulle loro prestazioni. Questo può causare una serie di conseguenze pericolose per la salute e a volte, quando il clima diventa molto caldo, anche la morte, soprattutto tra i soggetti più vulnerabili. È importante soffermarsi sulla valutazione dello stress termico&#160;di [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>I lavoratori esposti al caldo subiscono uno&nbsp;<strong>stress termico</strong>&nbsp;che può incidere sulla loro salute, comfort e sulle loro prestazioni. Questo può causare una serie di conseguenze pericolose per la salute e a volte, quando il clima diventa molto caldo, anche la morte, soprattutto tra i soggetti più vulnerabili.</p>



<p>È importante soffermarsi sulla <strong><em>valutazione dello stress termico</em></strong>&nbsp;di quei lavoratori che indossano&nbsp;abbigliamento protettivo ad alto isolamento&nbsp;rispetto all’ambiente esterno (ad esempio per protezione da agenti batteriologici, chimici, calore, polveri, …) e per i quali non sono applicabili gli standard internazionali.</p>



<p>Riguardo al&nbsp;rischio termico un fattore discriminate è <em>l’abitudine al calore</em>; è infatti stato spesso riscontrato come i maggiori problemi interessino coloro che non sono abituati né fisicamente, né psicologicamente ad affrontare il caldo. Spesso questo tipo di rischio viene sottovalutato in quanto percepito minore di quello reale.&nbsp;</p>



<p>Tra i lavoratori a rischio ci sono anche i&nbsp;gruppi di pronto intervento&nbsp;che indossano abbigliamento protettivo come sanitari, vigili del fuoco, militari. E condizioni di alto rischio possono verificarsi, ad esempio, anche nell’industria siderurgica, in quella della panificazione, in quella automobilistica, dell’estrazione del petrolio, a bordo di imbarcazioni e navi.</p>



<p>Esistono <strong><em>due&nbsp;metodi</em></strong>&nbsp;definiti a livello internazionale e recepiti anche in Italia per l’accertamento dei rischi connessi con lo stress termico da caldo&nbsp;a partire dalla caratterizzazione dell’ambiente termico:</p>



<ul><li>il&nbsp;<em>metodo basato sull’indice WBGT</em>&nbsp;(Wet Bulb Globe Temperature) e illustrato nella norma tecnica UNI EN ISO 7243:2017;&nbsp;</li><li>il&nbsp;<em>metodo denominato PHS</em>&nbsp;(Predicted Heat Strain), basato sui descrittori T (temperatura rettale) e D (quantità di liquidi perduti durante l’esposizione) e illustrato nella norma tecnica UNI EN ISO 7933:2005.</li></ul>



<p>A livello internazionale e nazionale rimane a disposizione la&nbsp;norma <em>UNI EN ISO 9886:2004</em>, dal titolo “Valutazione degli effetti termici mediante misurazioni fisiologiche” che propone diversi metodi per l’accertamento, ma solo quello che si basa sulla valutazione della frequenza cardiaca è attuabile senza ricorrere a tecniche invasive per l’addetto.</p>



<p>Quando la protezione dei lavoratori da alcuni rischi richiede di indossare un abbigliamento speciale, protettivo sui meccanismi di termoregolazione, bisogna adottare tre diversi criteri:</p>



<ol type="1"><li>Valutare l’esposizione mediante i metodi WBGT o PHS;</li><li>Esaminare l’esposizione mediante la misurazione di parametri fisiologici (di fatto la frequenza cardiaca) secondo la norma UNI EN ISO 9886:2004;</li><li>Stimare la temperatura interna (tcr) mediante un algoritmo proprietario, attualmente testato per gruppi speciali di lavoratori (militari) in condizioni di stress termico molto eterogenee e oggi disponibile in alcuni dispositivi commerciali per il monitoraggio dei parametri fisici e fisiologici personali.</li></ol>



<p>È quindi fondamentale esaminare i casi maggiormente critici di esposizione allo stress termico da caldo come, ad esempio, gli addetti al pronto intervento quali l’esercito, i vigili del fuoco, i sanitari e i vigili del fuoco, per prevenire gravi patologie se non addirittura il decesso. &nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VALUTAZIONE DEI RISCHI: RISCHIO BIOLOGICO SARS-COV-2</title>
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		<dc:creator><![CDATA[studio3job]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2020 10:09:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Valutazione dei rischi]]></category>
		<category><![CDATA[RISCHI]]></category>
		<category><![CDATA[SICUREZZA]]></category>
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					<description><![CDATA[Il D.Lgs. 81/08 all’art. 268 del Titolo X (Esposizione ad agenti biologici) classifica gli agenti biologici in 4 gruppi:   agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani; agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Il D.Lgs. 81/08 all’art. 268 del Titolo X (<em>Esposizione ad agenti biologici</em>) classifica gli agenti biologici in 4 gruppi:  </p>



<ul><li><strong>agente biologico del gruppo 1</strong>: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;</li><li><strong>agente biologico del gruppo 2</strong>: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;</li></ul>



<ul><li><strong>agente biologico del gruppo 3</strong>: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l’agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;</li><li><strong>agente biologico del gruppo 4</strong>: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche</li></ul>



<p>La nuova Direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020, inserisce il virus SARS-CoV-2 nel gruppo 3; questo è fondamentale anche per capire come affrontare la valutazione del rischio. Nella nuova direttiva si indica che la pandemia da&nbsp;Covid-19&nbsp;“<em>ha colpito tutti gli Stati membri dall&#8217;inizio del 2020 e sta causando gravi perturbazioni in tutti i settori e servizi, con ripercussioni dirette sulla salute e la sicurezza di tutti i lavoratori ovunque nell&#8217;Unione</em>”.</p>



<p>In questa fase il rispetto e l&#8217;applicazione delle disposizioni nazionali che recepiscono le norme dell&#8217;Unione in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono, più che mai, di massima importanza. La Direttiva 2000/54/CE stabilisce norme per la protezione dei lavoratori contro i rischi che derivano o possono derivare per la loro sicurezza e salute dall’esposizione agli agenti biologici durante il lavoro. La direttiva <em>“si applica alle attività in cui i lavoratori sono o possono essere&nbsp;<strong>esposti ad agenti biologici</strong>&nbsp;a causa della loro attività lavorativa e stabilisce, per qualsiasi attività che possa comportare un rischio di esposizione ad agenti biologici, le&nbsp;misure&nbsp;da adottare al fine di determinare la natura, il grado e la durata dell&#8217;esposizione dei lavoratori a tali agenti”</em>.</p>



<p>Con la direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione è stata già apportata una modifica all&#8217;allegato III della direttiva 2000/54/CE con l’aggiunta di numerosi agenti biologici, tra cui il coronavirus della sindrome respiratoria acuta grave (virus SARS) e il coronavirus della sindrome respiratoria medio-orientale (virus MERS); la nuova direttiva apporta una modifica relativa al virus “<strong>Coronavirus 2 della sindrome respiratoria acuta grave</strong>”, abbreviato «SARS-CoV-2», che ha causato la pandemia è molto simile ai virus SARS e MERS.</p>



<p>Il nuovo coronavirus può causare gravi malattie umane nella popolazione infetta, presentando un&nbsp;serio rischio in particolare per i lavoratori anziani e quelli con una patologia soggiacente o una malattia cronica. Attualmente non sono disponibili vaccini o cure efficaci, ma si stanno compiendo sforzi significativi a livello internazionale e finora è stato individuato un numero considerevole di vaccini candidati.</p>



<p>La direttiva indica poi che alla luce della gravità della pandemia di&nbsp;Covid-19&nbsp;a livello mondiale e<em>“in considerazione del fatto che ogni lavoratore ha diritto a un ambiente di lavoro sano, sicuro e adeguato, come previsto dal principio 10 del pilastro europeo dei diritti sociali”</em>, la direttiva prevede un&nbsp;periodo di recepimento breve, di&nbsp;cinque mesi. E viste le circostanze eccezionali <em>“gli Stati membri sono&nbsp;invitati ad attuare la presente direttiva prima del termine di recepimento, ove possibile”</em>.</p>



<p>L’articolo 3&nbsp;della nuova direttiva indica che gli Stati membri ‘<em>mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva&nbsp;<strong>entro il 24 novembre 2020</strong>. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni</em>”.</p>



<p>La direttiva <em>entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell&#8217;Unione europea</em>, avvenuta il 4 giugno 2020.</p>



<p>Qui la direttiva europea del 3 giugno.</p>



<div class="wp-block-file"><a href="https://www.studio3job.it/wp-content/uploads/2020/06/200603_Direttiva_UE_2020_739_Covid19_agente_3.pdf">Direttiva_UE_2020_739_Covid19_agente_3</a><a href="https://www.studio3job.it/wp-content/uploads/2020/06/200603_Direttiva_UE_2020_739_Covid19_agente_3.pdf" class="wp-block-file__button" download>Download</a></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VALUTAZIONE DEI RISCHI: QUAL E’ LO SCOPO?</title>
		<link>https://www.studio3job.it/valutazione-dei-rischi-qual-e-lo-scopo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=valutazione-dei-rischi-qual-e-lo-scopo</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[studio3job]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2020 08:24:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Valutazione dei rischi]]></category>
		<category><![CDATA[LAVORATORI]]></category>
		<category><![CDATA[RISCHI]]></category>
		<category><![CDATA[SICUREZZA]]></category>
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					<description><![CDATA[Lo scopo della valutazione dei rischi è di consentire al datore di lavoro di adottare le misure necessarie per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. Tali misure comprendono: Prevenire i rischi occupazionali; Informare i lavoratori; Addestrare i lavoratori; Mettere a disposizione l’organizzazione e i mezzi per attuare le misure necessarie. Qualsiasi datore [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Lo <strong>scopo</strong> della
valutazione dei rischi è di consentire al datore di lavoro di adottare le
misure necessarie per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.</p>



<p>Tali misure comprendono:</p>



<ul><li>Prevenire i rischi occupazionali;</li><li>Informare i lavoratori;</li><li>Addestrare i lavoratori;</li><li>Mettere a disposizione l’organizzazione e i
mezzi per attuare le misure necessarie.</li></ul>



<p>Qualsiasi datore di lavoro ha il dovere di garantire la
sicurezza e la salute dei lavoratori cercando di ridurre il grado di pericolo e
di tenere sotto controllo i rischi. Nell&#8217;ambito di un programma di revisione, i
rischi residui andranno rivalutati considerando la possibilità di eliminarli
del tutto, magari alla luce di nuove conoscenze.</p>



<p>La valutazione dei rischi deve essere strutturata e
applicata in modo da consentire ai datori di lavoro di:</p>



<ul><li>Individuare i pericoli presenti sul lavoro e valutare i rischi associati a questi      pericoli; </li><li>Stabilire quali misure adottare per proteggere la salute e la sicurezza dei      dipendenti e degli altri lavoratori, nel rispetto dei requisiti di legge;</li><li>Valutare i rischi allo scopo di una scelta informata delle attrezzature di lavoro,      delle sostanze o dei preparati chimici utilizzati per garantire un&#8217;organizzazione ottimale dell&#8217;attività;</li><li>Verificare che le misure messe in atto siano adeguate;</li><li>Dare un ordine di priorità a eventuali altre misure ritenute necessarie a seguito della valutazione;</li><li>Dimostrare di aver considerato tutti i fattori pertinenti all&#8217;attività e di aver      raggiunto un giudizio valido e informato dei rischi e delle misure necessarie per salvaguardare la salute e la sicurezza;</li><li>Garantire che le misure preventive e i metodi di lavoro e di produzione, ritenuti      necessari e attuati in funzione di una valutazione dei rischi, migliorino      il livello di protezione dei lavoratori.</li></ul>



<p>Fonte: <a href="https://oiraproject.eu/it/purpose-risk-assessment">Oira</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VALUTAZIONE DEI RISCHI: COME SI EFFETTUA</title>
		<link>https://www.studio3job.it/valutazione-dei-rischi-come-si-effettua/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=valutazione-dei-rischi-come-si-effettua</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[studio3job]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2020 11:02:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Valutazione dei rischi]]></category>
		<category><![CDATA[RISCHI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.studio3job.it/?p=1392</guid>

					<description><![CDATA[Per eseguire una corretta valutazione dei rischi è bene rispettare due principi fondamentali: Strutturare la valutazione in modo da garantire che tutti i pericoli e i rischi pertinenti siano presi in considerazione (per esempio, non trascurare attività &#8211; come le pulizie &#8211; che potrebbero essere svolte al di fuori del consueto orario di lavoro o [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Per eseguire una corretta <strong><em>valutazione dei rischi</em></strong> è
bene rispettare <em>due principi fondamentali</em>:</p>



<ul><li>Strutturare la valutazione in modo da garantire
che tutti i pericoli e i rischi pertinenti siano presi in considerazione (per
esempio, non trascurare attività &#8211; come le pulizie &#8211; che potrebbero essere
svolte al di fuori del consueto orario di lavoro o servizi secondari, come lo
smaltimento dei rifiuti);</li><li>Quando si individua un rischio occorre avviare
la valutazione cercando di capire se il rischio può essere o meno eliminato. </li></ul>



<p>Le linee guida europee sulla valutazione dei rischi sul
lavoro propongono un approccio graduale per fasi. </p>



<p>Per la maggior parte delle <em>piccole e medie aziende</em> è sufficiente un semplice approccio alla <em>valutazione dei rischi in cinque fasi</em>: </p>



<ol><li><strong><em>Individuare i pericoli e le persone a
rischio</em></strong>. Individuare quali fattori sul luogo di lavoro sono
potenzialmente in grado di arrecare danno e identificare i lavoratori che
possono essere esposti a tali pericoli. </li><li><strong><em>Valutare e attribuire un ordine di priorità
ai rischi</em></strong>.Valutare i rischi esistenti e classificarli in ordine di
importanza.</li><li><strong><em>Decidere l&#8217;azione preventiva</em></strong>. Identificare
le misure adeguate per eliminare o controllare i rischi.</li><li><strong><em>Intervenire con azioni concrete</em></strong>. Mettere
in atto misure di protezione e di prevenzione attraverso un piano di
definizione delle priorità.</li><li><strong><em>Controllo e riesame</em></strong>. La valutazione
dei rischi dovrebbe essere periodicamente rivista per essere mantenuta
aggiornata.</li></ol>



<p>Tuttavia, non esiste il modo &#8220;giusto&#8221; per
effettuare una valutazione dei rischi: a seconda delle circostanze, possono
rivelarsi efficaci approcci diversi. La scelta dell&#8217;approccio alla valutazione
da adottare dipende da:</p>



<ul><li>La natura del luogo di lavoro;</li><li>Il tipo di processo implicato (per es.,
operazioni ripetitive, processi che si evolvono o che cambiano, lavoro secondo
il fabbisogno);</li><li>L&#8217;attività svolta (per es., attività ripetitive,
incarichi occasionali o a elevato rischio)</li><li>La complessità tecnica.</li></ul>



<p>È necessario conservare una registrazione dei risultati
delle valutazioni dei rischi sul lavoro. Tale registrazione può essere
utilizzata come base per:</p>



<ul><li>trasmettere informazioni alle persone
interessate;</li><li>monitorare l&#8217;introduzione delle misure
necessarie;</li><li>fornire una prova alle autorità di vigilanza;</li><li>provvedere a una revisione, in caso di mutamenti
nelle circostanze.</li></ul>



<p>È bene registrare alcune informazioni importanti quali nome e funzione della persona o delle persone che effettuano l’analisi; pericoli e rischi individuati; gruppi di lavoratori esposti a determinati rischi; misure di protezione necessarie; informazioni specifiche sull&#8217;introduzione delle misure, fra cui nome della persona responsabile e data; dati relativi alle successive disposizioni per il monitoraggio e la revisione, comprese le date e le persone coinvolte; informazioni in merito al coinvolgimento dei lavoratori e dei loro rappresentanti nel processo di valutazione dei rischi.</p>



<p>I lavoratori interessati o i loro rappresentanti devono
essere informati circa l&#8217;esito di ciascuna valutazione che riguardi la loro
postazione di lavoro e sulle relative azioni da intraprendere.</p>



<p>Fonte: <a href="https://oiraproject.eu/it/how-carry-out-risk-assessment">Oira</a></p>
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			</item>
	</channel>
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