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	<title>DOCUMENTO &#8211; STUDIOTRE</title>
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	<description>Consulenza e formazione nell’ambito della sicurezza sul lavoro</description>
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	<title>DOCUMENTO &#8211; STUDIOTRE</title>
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		<title>DUVRI: FINALITA’ E ATTUAZIONE</title>
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		<dc:creator><![CDATA[studio3job]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2020 07:31:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Valutazione dei rischi]]></category>
		<category><![CDATA[AZIENDA]]></category>
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					<description><![CDATA[Il D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro di elaborare un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale previsione è stata introdotta nell’ordinamento giuridico italiano dalla legge n. 123 del 2007, allo scopo di potenziare le misure di cooperazione e [&#8230;]]]></description>
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<p>Il D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro di elaborare un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale previsione è stata introdotta nell’ordinamento giuridico italiano dalla legge n. 123 del 2007, allo scopo di potenziare le misure di cooperazione e coordinamento nell’ambito degli appalti non edili.</p>



<p>La norma individua e puntualizza gli obblighi del datore di lavoro nei contratti di appalto e stabilisce che lo stesso non può rispondere dei rischi propri dell’impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo. La normativa di riferimento contenuta all’articolo 26 del D.Lgs. n. 81/08 specifica l’obbligo di informare dettagliatamente gli appaltatori e/o i lavoratori autonomi dei rischi specifici dell’appalto e di gestire con essi le più idonee misure di cooperazione e coordinamento. Tali disposizioni sono presenti anche nell’articolo 26 del “<strong><em>testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro</em></strong>, dove è stato inserito il <em>Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza delle lavorazioni</em>, noto come <strong>DUVRI</strong>.</p>



<p>Il <strong><em>DUVRI</em></strong> va distinto dal <strong><em>DVR</em></strong>, poiché ha una finalità di gestione delle interferenze dei lavori affidati a terzi e non di valutazione dei rischi del lavoro propri delle imprese coinvolte (le quali, ovviamente, devono avere il proprio DVR). I rischi delle lavorazioni del personale del datore di lavoro committente e di quelli del datore di lavoro dell’impresa appaltatrice vanno considerati nei rispettivi DVR.</p>



<p>Il DUVRI non è espressione di una completa valutazione dei rischi ma dovrà considerare i rischi interferenziali del lavoro e, soprattutto, indicare quali misure siano necessarie per gestire tale interferenza e la sua mancata redazione da parte non solo del datore di lavoro ma anche del dirigente o di altri soggetti è sanzionata.</p>



<p>A fini prevenzionistici e per evitare possibili responsabilità, bisognerà trovare il modo non solo di permettere che i lavori, servizi e forniture siano svolti per mezzo di un contratto che abbia tra gli allegati il DUVRI ma che esso sia in grado di costituire la formalizzazione di una procedura di identificazione condivisa di misure di cooperazione e coordinamento nei lavori affidati a terzi, efficace a fini prevenzionistici.</p>



<p><strong>Cosa è l’interferenza?</strong> “Circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti”. Sebbene il personale della ditta appaltatrice operi autonomamente nell’ambito del luogo di lavoro della ditta appaltante, deve esser messo in condizione di conoscere preventivamente, a cura della appaltante, i rischi cui può andare incontro in quel luogo di lavoro con riferimento, ovviamente, all’attività lavorativa che deve svolgere.</p>



<p>L’articolo 26 del D.Lgs. n. 81/08, individua nel datore di lavoro che affida i lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, il referente soggettivo degli obblighi che la medesima disposizione introduce, al fine di far fronte al <strong><em>rischio interferenziale</em></strong>, ovvero quel rischio che si determina per il solo fatto della coesistenza in un medesimo contesto di più organizzazioni, ciascuna delle quali facente capo a soggetti diversi.</p>



<p>È possibile <em>escludere preventivamente</em> la predisposizione del DUVRI nei seguenti casi:</p>



<ul><li>fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri;</li><li>servizi per i quali non è prevista l’esecuzione all’interno della stazione appaltante;</li><li>servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante;</li><li>mere forniture di materiali o attrezzature;</li><li>lavori o servizi la cui durata sia inferiore a cinque uomini al giorno, sempre che essi non comportino rischi di incendio elevato, derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari.</li></ul>



<p>Le disposizioni dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 81/08 vanno integrate con le pertinenti previsioni in materia di <strong><em>Coronavirus</em></strong>. In particolare, vanno fornite anche ai lavoratori delle imprese “terze” informazioni complete sulle procedure anti-contagio da seguire nei luoghi di lavoro dell’appalto:</p>



<ul><li>se l’azienda committente decide per la rilevazione della temperatura, essa deve riguardare anche il personale dell’appaltatrice e degli eventuali subappaltatori e/o i lavoratori autonomi;</li><li>per l’accesso di fornitori esterni occorre individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti;</li><li>per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro;</li><li>il “datore di lavoro committente” deve informare dettagliatamente l’appaltatore rispetto alle procedure anti-contagio.</li></ul>



<p>Il DUVRI dovrà essere integrato con le misure necessarie a garantire la riduzione al minimo dei soli rischi interferenziali come lo sfasamento temporale delle lavorazioni o la previsione di servizi sanitari ad uso esclusivo delle imprese e/o dei lavoratori autonomi. Per gli appalti in Titolo IV (lavori edili o di ingegneria civile) opereranno, invece, le regole anti-contagio del Protocollo “specifico” per i cantieri edili del 24 aprile 2020. In tale contesto le misure di gestione del Coronavirus saranno descritte nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (<strong>PSC</strong>). Non si procederà, in questo caso, alla redazione del DUVRI poiché nei cantieri in cui esiste un PSC non va predisposto.</p>
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		<title>PRIVACY: COSA SAPERE SULL&#8217;INFORMATIVA</title>
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		<dc:creator><![CDATA[studio3job]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jan 2020 09:28:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli Blog]]></category>
		<category><![CDATA[AZIENDA]]></category>
		<category><![CDATA[DOCUMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[STUDIOTRE]]></category>
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					<description><![CDATA[Al giorno d&#8217;oggi la sfera privata delle persone, a causa dei moderni mezzi di comunicazione, è più vulnerabile. Per far fronte alla crescente circolazione di dati, viene introdotto il Regolamento UE 2016/679 che sostituisce la direttiva 95/46 CE e prevede la protezione delle persone fisiche e la riservatezza dei propri dati in modo effettivo. Le [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Al giorno d&#8217;oggi la sfera privata delle persone, a causa dei moderni mezzi di comunicazione, è più vulnerabile. Per far fronte alla crescente circolazione di dati, viene introdotto il <strong>Regolamento UE 2016/679</strong> che sostituisce la direttiva 95/46 CE e prevede la protezione delle persone fisiche e la riservatezza dei propri dati in modo effettivo. Le aziende, per questo, sono obbligate ad informare il proprio cliente delle finalità del trattamento in modo chiaro e trasparente, comunicando le modalità con cui vengono raccolti i dati utili. L&#8217;interessato del trattamento gode di pieni diritti sui dati da lui forniti, potendo così rettificarli, cancellarli o revocare il consenso al loro trattamento.</p>



<p>Il Regolamento introduce il <strong><em>principio di accountability
(responsabilizzazione)</em></strong> secondo il quale il titolare o il responsabile
del trattamento sono responsabili della mancata attuazione del Regolamento. Introduce,
inoltre, la figura del <strong><em>Data Protector Officer (DPO)</em></strong>. Figura
professionale, interna o esterna all&#8217;azienda, con conoscenze approfondite sul
Regolamento e capace di fornire consulenza alle aziende pubbliche o private in
materia di privacy.</p>



<p>Le aziende che necessitano di un DPO sono tutte quelle che gestiscono una cospicua mole di dati, come: istituti di credito, imprese assicurative, sistemi di informazione creditizia, società finanziarie, società di informazioni commerciali, società di revisione contabile, società di recupero crediti, istituti di vigilanza, partiti politici, sindacati, caf, patronati, società di telecomunicazione, imprese operanti nel settore della cura della salute, laboratori di analisi mediche, agenti, rappresentanti e mediatori che operano su larga scala. La mancata osservanza del Regolamento porta incontro a sanzioni amministrative pecuniarie in base al tipo di danno o al tipo di inosservanza perpetuato.</p>



<p>Ai sensi degli articoli 13 e 14:</p>



<ol><li><em>Finalità, base giuridica del trattamento cui sono destinati i dati</em><ul><li>I dati vengono utilizzati laddove necessario per l&#8217;esecuzione di misure pre-contrattuali, contrattuali o l&#8217;adempimento di un obbligo legale;</li><li>I dati vengono usati per fornire prodotti e servizi (comunicare tramite e-mail, SMS o altre modalità, rispondere alle domande e/o richieste);</li><li>I dati vengono usati per pubblicizzare e commercializzare prodotti e servizi, comunicando offerte;</li><li>I dati vengono usati per gestire i rischi operativi e di sicurezza, utilizzando processi automatizzati e/o manuali;</li><li>I dati vengono usati per prestare assistenza nella risoluzione delle controversie, utilizzando processi automatizzati e/o manuali.</li></ul></li><li><em>Fonte dei dati personali</em><ul><li>I dati vengono raccolti tramite mail e/o attraverso la visura camerale e altri documenti.</li></ul></li><li><em>Modalità del trattamento</em><ul><li>I dati sono oggetto di trattamenti informatici e cartacei. Le operazioni di trattamento sono attuate in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la riservatezza dei dati personali.</li><li>I dati saranno trattenuti il tempo necessario ad adempiere alle finalità pre-contrattuali e alla fine del rapporto pre-contrattuale saranno eliminati.</li></ul></li><li><em>Diritti dell’interessato</em><ul><li>Ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e l’indicazione sulle finalità del trattamento.</li><li>Richiedere le categorie di dati personali oggetto del trattamento e sapere a chi saranno comunicati.</li><li>Essere informato, dove possibile, del periodo di conservazione dei dati personali.</li><li>Rettificare o cancellare i dati.</li><li>Richiedere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano.</li><li>Opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dai personali ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1 del GDPR.</li></ul></li><li><em>Disposizioni finali</em><ul><li>Qualsiasi ulteriore cambiamento di finalità o condivisone di dati a terze parti, sarà prima comunicato all’interessato.</li></ul></li></ol>
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		<title>VALUTAZIONE DEI RISCHI: DVR, IL PRIMO PASSO PER LA COSTRUZIONE DELLA SICUREZZA IN AZIENDA</title>
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		<dc:creator><![CDATA[studio3job]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2019 15:30:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Valutazione dei rischi]]></category>
		<category><![CDATA[AZIENDA]]></category>
		<category><![CDATA[DOCUMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[DVR]]></category>
		<category><![CDATA[FORMAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[RISCHI]]></category>
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					<description><![CDATA[A seguito dell’introduzione innovativa dell’obbligo di&#160;valutazione del rischio, ormai risalente al ’94 (D.Lgs. 626/1994), le aziende hanno inizialmente cercato di farvi fronte bilanciando la necessità di comprendere il &#8220;nuovo obbligo&#8221;. Successivamente, negli anni a seguire si è manifestato un graduale “declino” della priorità dell’argomento con successiva perdita di valore del&#160;DVR, diventando obsoleto e poco conosciuto. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>A seguito dell’introduzione innovativa dell’obbligo di<strong>&nbsp;valutazione del rischio</strong>, ormai risalente al ’94 (D.Lgs. 626/1994), le aziende hanno inizialmente cercato di farvi fronte bilanciando la necessità di comprendere il &#8220;nuovo obbligo&#8221;. Successivamente, negli anni a seguire si è manifestato un graduale “declino” della priorità dell’argomento con successiva perdita di valore del&nbsp;<strong>DVR</strong>, diventando obsoleto e poco conosciuto.</p>



<p>Intanto sono state introdotte numerose modifiche normative sul tema, illuminando punti fondamentali quali&nbsp;<strong>la valutazione di tutti i rischi</strong>,&nbsp;<strong>il coinvolgimento nella responsabilità</strong> per omessa o errata valutazione&nbsp;<strong>del RSPP</strong>, l’esatta i<strong>nterpretazione dell’obbligo di aggiornamento</strong>,&nbsp;<strong>la priorità dell’utilizzo del DVR nella formazione</strong>.</p>



<p>Oggi è necessario prendere atto che&nbsp;<strong>la valutazione del rischio</strong>&nbsp;(e il documento collegato) debba rappresentare il punto di partenza ed&nbsp;<strong>il centro della gestione della sicurezza del lavoro</strong>&nbsp;in azienda, finalizzata alla programmazione delle misure di&nbsp;<strong>protezione&nbsp;</strong>e&nbsp;<strong>prevenzione</strong>.</p>



<ul><li>Il&nbsp;<strong>Documento di Valutazione dei Rischi (DVR</strong>) è lo strumento attraverso il quale viene documentata tale attività che costituisce la base quindi della più generale organizzazione della prevenzione aziendale volta a salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori.</li></ul>



<p>Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ribadisce all’art. 17 l’obbligo della valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori a carico del Datore di Lavoro, con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi avente caratteristiche e contenuti indicati nell’articolo 28.</p>



<p>Il&nbsp;<strong>Documento Valutazione Rischi</strong>&nbsp;è redatto a tale scopo e dovrà essere utilizzato come guida da tutti i soggetti facenti parte del sistema di sicurezza, al fine di applicare al meglio le necessarie misure di prevenzione e protezione in relazioni ai rischi presenti ed alle attività svolte.</p>



<p>Tutti sono tenuti alla piena osservanza ed applicazione delle misure di sicurezza riportate nel presente documento e tutti dovranno, in relazione al ruolo ricoperto, osservarle e contribuire alla loro attuazione.</p>



<ul><li>Il DVR è tenuto presso la Sede della società dei lavoratori ai quali si riferisce la valutazione dei rischi (come previsto dall’art. 29 del D.Lgs. 81/2008) e viene sottoposto a periodica revisione per assicurarne l&#8217;adeguatezza e l&#8217;efficacia nel tempo.&nbsp;<br>L’art. 29 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 ribadisce, inoltre, che la valutazione dei rischi debba essere aggiornata in occasione di: modifiche del processo produttivo, differente organizzazione del lavoro, diverso grado di evoluzione della tecnica o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.<br><br>Verrà inoltre rielaborata la valutazione dei rischi ogni qualvolta si introducano cambiamenti di tipo tecnico-organizzativo ed in generale ogni qualvolta vi siano variazioni di elementi (relativi a luoghi ed ambienti di lavoro, attrezzature, sostanze, attività) che possano modificare le tipologie ed i livelli di rischio.&nbsp;<br><br>In tutti i casi sopra indicati si dovrà procedere alla loro analisi e valutazione preliminarmente all’introduzione delle modifiche stesse, così da garantire il tempestivo aggiornamento delle valutazioni.<br>L’obiettivo del costante miglioramento del livello di salute e sicurezza di tutti i lavoratori può essere ottenuto solo attraverso il coinvolgimento di tutto il personale nel controllo dei rischi e nel miglioramento continuo dell’organizzazione.&nbsp;<br>Il Documento Valutazione dei Rischi si prefigge innanzi tutto i seguenti scopi:<br><br></li><li>rappresentare la sintesi di un’attività di raccolta di informazioni e di analisi condotta con la partecipazione e il&nbsp;</li><li>contributo dei soggetti che operano a vario titolo in azienda;<br></li><li>costituire uno strumento di comunicazione delle responsabilità e dei compiti per la sicurezza a tutti i livelli dell’organizzazione;</li><li>fornire indicazioni programmatiche per lo sviluppo della partecipazione di tutto il personale alle iniziative per il miglioramento della sicurezza.</li></ul>
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