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	<title>dpi &#8211; STUDIOTRE</title>
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	<description>Consulenza e formazione nell’ambito della sicurezza sul lavoro</description>
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		<title>SICUREZZA SUL LAVORO: ABBIGLIAMENTO ANTINFORTUNISTICO</title>
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		<pubDate>Mon, 21 Jun 2021 13:57:14 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[La sicurezza sul lavoro è strettamente collegata alla qualità degli indumenti e dei dispositivi di protezione che vengono indossati, per questo l’abbigliamento antinfortunistico rappresenta un elemento indispensabile per la protezione dei lavoratori. Rientrano in questa categoria di indumenti protettivi, le calzature antinfortunistiche e i dispositivi di protezione di ogni parte del corpo, dalla testa ai [&#8230;]]]></description>
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<p>La sicurezza sul lavoro è strettamente collegata alla qualità degli indumenti e dei dispositivi di protezione che vengono indossati, per questo l’abbigliamento antinfortunistico rappresenta un elemento indispensabile per la protezione dei lavoratori.</p>



<p>Rientrano in questa categoria di indumenti protettivi, le calzature antinfortunistiche e i dispositivi di protezione di ogni parte del corpo, dalla testa ai piedi, passando per il busto, le mani, le braccia e le gambe.</p>



<p>Le <strong>tute</strong>, riutilizzabili o monouso, sono indumenti che coprono tutto il corpo proteggono il lavoratore dallo sporco, dalla polvere e dall’acqua e sono realizzate con materiali che, a seconda dei casi, sono in grado di resistere ai prodotti chimici ed alle lacerazioni. </p>



<p>In determinate situazioni e condizioni è necessario indossare delle specifiche <strong>giacche da lavoro</strong>. A seconda dei casi, questi indumenti vengono progettati per garantire la massima visibilità o la massima protezione dall’acqua e dalle basse temperature.</p>



<p>I <strong>guanti</strong> servono per proteggere le mani dei lavoratori: a seconda della mansione svolta è possibile scegliere tra guanti realizzati in diversi materiali; possono essere monouso o riutilizzabili.</p>



<p>Le <strong>calzature</strong> sono una parte fondamentale dell’abbigliamento antinfortunistico di un lavoratore. Quelle più comuni sono quelle dotate di puntale rinforzato che protegge l’alluce e le altre dita dagli urti e dalle cadute di oggetti pesanti. A seconda della mansione svolta e dei luoghi di lavoro frequentati, le scarpe devono presentare anche altre caratteristiche: le suole e la tomaia devono essere realizzate con materiali resistenti al tempo, alle abrasioni ed alle lacerazioni.</p>



<p>L’abbigliamento antinfortunistico deve essere indossato per diverse ore, quindi deve garantire la giusta comodità.</p>



<p>Rientrano nella categoria dei dispositivi di protezione individuale moltissimi accessori indispensabili per la salvaguardia della sicurezza del lavoratore. Tra i dispositivi di protezione dell’udito, le <strong>cuffie protettive</strong> e i <strong>tappi per le orecchie</strong> servono a proteggere quest’ultime negli ambienti di lavoro molto rumorosi.</p>



<p>I dispositivi di protezione del viso come le <strong>visiere</strong> e gli <strong>occhiali protettivi</strong> servono a proteggere il volto da schegge o da schizzi di sostanze pericolose.</p>



<p>I <strong>dispositivi anticaduta</strong> servono a proteggere il lavoratore che svolge la sua mansione in quota.</p>



<p>Infine, i <strong>dispositivi per la protezione delle vie respiratorie</strong>, ovvero le mascherine ed i respiratori sono utilizzati nei luoghi in cui sono presenti polveri, liquidi o fumi potenzialmente pericolosi per la salute.</p>
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		<title>DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E SORVEGLIANZA SANITARIA NEGLI AMBIENTI CONFINATI</title>
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		<dc:creator><![CDATA[studio3job]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2020 09:13:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli Blog]]></category>
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		<category><![CDATA[LAVORATORI]]></category>
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					<description><![CDATA[Avevamo già parlato, in un precedente articolo, degli ambienti confinati, cioè quei luoghi totalmente o parzialmente chiusi che non sono stati progettati e costruiti per essere occupati in modo permanente da persone ma solo temporaneamente per l’esecuzione di interventi lavorativi come l’ispezione, la manutenzione, la pulizia o l’installazione di dispositivi tecnologici. Affinché in questi ambienti [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Avevamo già parlato, in un precedente articolo, degli <strong><em><a href="https://www.studio3job.it/cose-un-ambiente-confinato/">ambienti confinati</a></em></strong>, cioè quei luoghi totalmente o parzialmente chiusi che non sono stati progettati e costruiti per essere occupati in modo permanente da persone ma solo temporaneamente per l’esecuzione di interventi lavorativi come l’ispezione, la manutenzione, la pulizia o l’installazione di dispositivi tecnologici.</p>



<p>Affinché in questi ambienti confinati o sospetti di inquinamento possa essere effettuata un’adeguata valutazione dei rischi, occorre che il datore di lavoro metta a disposizione dei lavoratori le giuste attrezzature e i giusti strumenti per il controllo dell’atmosfera all’interno dei luoghi di lavoro ed è fondamentale che i lavoratori siano in possesso dell’idoneità sanitaria alla mansione. &nbsp;&nbsp;</p>



<p>Il DPR n.177/2011 all’ Art. 2 comma 1 lettera e), indica come requisito fondamentale il possesso da parte dell’azienda stessa dei dispositivi di protezione individuali, della strumentazione e delle attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in tali ambienti, nonché l’addestramento dei lavoratori all’uso di essi.&nbsp;</p>



<p>I&nbsp;<strong>dispositivi di protezione</strong> si suddividono in:</p>



<ul><li><strong>Dispositivi di protezione collettiva</strong>&nbsp;(DPC), consistono in metodi e procedimenti di organizzazione del lavoro che sono in grado di eliminare o ridurre i rischi derivanti dall’attività lavorativa.</li><li><strong>Dispositivi di protezione individuale</strong>&nbsp;(DPI), vengono previsti per eliminare o ridurre drasticamente quei rischi residui che non possono essere eliminati dalle misure previste in fase di protezione collettiva.</li></ul>



<p>La normativa nazionale, di recepimento di quella europea, che disciplina la materia dei DPI si suddivide in <strong>normativa sui requisiti dei prodotti </strong>(D.Lgs. n. 475/92) e <strong>normativa sui requisiti d’uso </strong>(D.Lgs. n. 81/2008 Titolo III). La prima definisce, appunto, i requisiti essenziali di sicurezza che devono possedere i dispositivi di protezione individuali immessi nel mercato, prevedendo la marchiatura CE. Secondo questa normativa, inoltre, all’Art. 4, i DPI sono classificati in tre categorie, sulla base del livello di protezione dai rischi che essi devono garantire:</p>



<ul><li>Categoria I: sono dispositivi di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità;</li><li>Categoria II: comprende tutti i dispositivi non rientranti nelle altre due categorie;</li><li>Categoria III: sono dispositivi di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o lesioni gravi e di carattere permanente.</li></ul>



<p>La seconda normativa stabilisce in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, risulta necessario, sulla base della valutazione dei rischi dell’ambiente stesso, l’utilizzo e la predisposizione di molteplici dispositivi di protezione, tra i quali i <strong><em>dispositivi di protezione delle vie respiratorie</em></strong> (<strong>APVR</strong>) che vengono utilizzati quando è accertata o non è esclusa la presenza di gas/vapori tossici o polveri/aerosol pericolosi e non è possibile assicurare una idonea ventilazione o completa bonifica dell’ambiente confinato.</p>



<p>Gli APVR possono distinguersi in <em>DPI a FILTRO</em>, cioè maschere a pieno facciale con dispositivi filtranti antigas/vapori particolari, scelti in base alla presenza di contaminati determinati e alla loro concentrazione in atmosfera e <em>DPI ISOLANTI (RESPIRATORI)</em>, cioè dispositivi indipendenti dall’atmosfera ambiente che forniscono al portatore aria respirabile o gas respirabile da una sorgente incontaminata esterna o da un recipiente/bombola.</p>



<p>Nella scelta dell’APVR da destinare all’uso nell’ambiente confinato, si deve considerare anche la compatibilità di tali dispositivi con l<strong>’ambiente</strong> (per esempio, in caso di atmosfere esplosive è necessario utilizzare dispositivi conformi alla direttiva ATEX).</p>



<p>Per determinare la tipologia di APVR da utilizzare bisogna prendere in considerazione il ritmo di lavoro, la visibilità, la mobilità necessaria all’operatore, i sistemi di comunicazione con l’esterno, l’affaticamento termico, la durata dell’utilizzo, gli utensili utilizzati; occorre, inoltre, tener presente l’idoneità dell’operatore all’utilizzo dell’APVR, prendendo in considerazione la sua idoneità fisica, le particolarità del viso che possono ridurre la tenuta delle maschere, l’uso di occhiali o la presenza di lenti a contatto incompatibili con le condizioni che si vengono a creare, gli accessori indossati non necessari.</p>



<p>La pulizia degli APVR deve riguardare le sole maschere. Tale operazione deve essere eseguita dopo ogni utilizzo, da persone competenti e solo per le maschere non monouso.</p>



<p>Molto importante, per una resa efficace di tutti gli APVR, è la corretta modalità di vestitura degli stessi: la formazione e l’addestramento dei lavoratori è obbligatoria e deve essere effettuata ogni anno.</p>



<p>Oltre ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie, sono necessari e importanti anche i <strong><em>dispositivi anticaduta</em></strong> che si suddividono in dispositivi per la protezione delle cadute dall’alto; dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto &#8211; sistemi di arresto caduta e dispositivi di discesa, utilizzati per il salvataggio e l’evacuazione di emergenza del lavoratore.</p>



<p>I <strong><em>dispositivi di ancoraggio</em></strong> sono generalmente distinti in dispositivi a tre piedi, a quattro piedi, monopiede e gru a braccio. La&nbsp;scelta del dispositivo di ancoraggio&nbsp;più idoneo va effettuata sulla base di due criteri:</p>



<ol type="1"><li>se l’accesso allo spazio confinato è costituito da una scala, il lavoratore deve essere provvisto di un dispositivo anticaduta con un sistema di arresto e di recupero;</li><li>se l’accesso allo spazio confinato è costituito da un sistema di sollevamento del lavoratore in sospensione, che permette all’operatore di essere agganciato a due funi.</li></ol>



<p>Il lavoratore deve essere, infatti, sempre provvisto di imbragatura con attacco frontale o dorsale. A volte possono essere previste delle imbragature con dorsale rigido per l’estrazione in orizzontale del lavoratore.</p>



<p>Altri dispositivi di protezione importanti sono quelli di protezione della cute. In presenza di sostanze chimiche pericolose, corrosive o tossiche per contatto cutaneo, il datore di lavoro deve prevedere e mettere a disposizione idonei indumenti come guanti, paraorecchie, caschi e occhiali, classificabili come dispositivi di protezione individuale.</p>



<p>Per poter operare in ambienti di lavoro confinati è necessario che i lavoratori siano in possesso dell’<strong>idoneità sanitaria alla mansione</strong>. Il medico competente, per rilasciare tale certificato, deve effettuare dei test specifici e una valutazione approfondita del sistema psichico del lavoratore, escludendo la claustrofobia o altre patologie psichiatriche che possano rendere complesso il permanere dell’operatore all’interno degli spazi confinati e deve valutare la presenza di malattie dermatologiche che potrebbero peggiorare svolgendo attività lavorative in climi sfavorevoli. &nbsp;</p>



<p>Il DPR n.177/2011 prescrive l’obbligo per i lavoratori autonomi e per i lavoratori in imprese familiari operanti nel settore degli spazi confinati, di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria.</p>
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		<title>CORONAVIRUS: SMALTIMENTO DEI DPI</title>
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		<pubDate>Tue, 01 Sep 2020 09:15:52 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[La pandemia da Covid-19 ci ha costretti ad adottare nuove misure precauzionali nei luoghi di lavoro con lo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus. Le imprese si sono dotate di un “Protocollo di sicurezza anti-contagio” che prevede, in caso di lavoro a distanza interpersonale minore di un metro, l’uso delle mascherine e [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>La pandemia da Covid-19 ci ha costretti ad adottare nuove misure precauzionali nei luoghi di lavoro con lo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus. Le imprese si sono dotate di un “Protocollo di sicurezza anti-contagio” che prevede, in caso di lavoro a distanza interpersonale minore di un metro, l’uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. L’Istituto Superiore di Sanità, nel Rapporto n. 26 del 18 maggio 2020, sottolinea che la ripresa graduale delle attività produttive e l’allentamento di alcune restrizioni per la popolazione porterà ad un notevole incremento dell’utilizzo delle mascherine e ad un conseguente incremento della quantità smaltita dopo l’uso.</p>



<p>La mascherina è un dispositivo individuale di protezione. Troviamo la definizione di DPI nell’art.74 del D.Lgs. 81/08: “… si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”.</p>



<p>La trasmissione del virus è da associare ad un’infezione attraverso <em>droplet</em>, goccioline di saliva e secrezioni prodotte dalle vie aeree superiori di soggetti contagiosi e veicolate da tosse e starnuti. Altri meccanismi di trasmissione riconosciuti sono il contatto diretto ravvicinato, toccando con le mani contaminate le mucose di bocca, naso e occhi e il contatto mani-mucose con superfici contaminate. Recenti studi hanno dimostrato che il virus sopravvive sulle superfici da 48 ore fino a 9 giorni, in base al materiale delle stesse, su guanti chirurgici in lattice sterili per un intervallo di tempo compreso tra 1 e 3 ore e sul tessuto esterno delle mascherine chirurgiche fino a 7 giorni. Per questo le mascherine, dopo il loro uso, vanno smaltite con una procedura aziendale interna.  </p>



<p>L’Istituto Superiore della Sanità, con il Rapporto n. 26 del 18 maggio 2020, ai fini dello smaltimento di mascherine e guanti, distingue tre situazioni:</p>



<ol type="1"><li>mascherine e guanti monouso provenienti dalla popolazione generale, smaltiti da utenze domestiche dove soggiornano soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria: gettarli utilizzando un doppio sacchetto destinato esclusivamente al loro smaltimento.</li><li>mascherine e guanti monouso provenienti dalla popolazione generale, smaltiti da utenze domestiche dove non soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria: possono essere conferiti al servizio di raccolta dei rifiuti urbani, poiché rifiuti assimilati a questi ultimi.</li><li>mascherine e guanti monouso provenienti da personale in attività lavorative di tipo privato o pubblico: sono rifiuti “speciali” contrassegnati dal codice non pericoloso EER 150203, relativo ad “assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi”. Si ritiene ragionevole l’assegnazione del codice non pericoloso in considerazione del fatto che si tratta di mascherine per prevenzione utilizzate da persone sane che, quindi, non contengono materiale infetto.</li></ol>



<p>L’ISPRA, tuttavia, quanto ai rifiuti da DPI prodotti presso utenze non assimilate dove sono stati riscontrati casi di positività, propone una classificazione diversa rispetto all’ISS. Nella nota dell’Istituto Superiore di Protezione ambientale, infatti, si precisa che “l’assegnazione del codice EER più opportuno dovrà essere effettuata dal produttore valutando la potenzialità del rischio infettivo associato ai propri rifiuti”.</p>



<p>L’assegnazione di un rifiuto speciale ai rifiuti prodotti da unità domestiche, ai fini del conferimento al servizio pubblico di raccolta, è disposta dal comune con apposito regolamento. Secondo il D.Lgs. n. 152/2006, tuttavia, il comune può assimilare soltanto i rifiuti speciali non pericolosi. Per questo, alcune Regioni si sono adoperate per procedere all’assimilazione per mezzo di ordinanze straordinarie adottate ai sensi dell’art. 191 del TUA che prevede che, “qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Sindaco possono emettere, nell’ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti”.</p>



<p>Se nell’unità locale dell’utenza <em>non domestica</em> sono stati riscontrati uno o più casi di positività, il rischio infettivo connesso alla sopravvivenza del virus nella stessa mascherina dovrebbe indurre il produttore ad abbandonare il codice non pericoloso 150203 in favore di un codice pericoloso. La valutazione della caratteristica di pericolo HP 9 «infettivo» deve essere effettuata conformemente alla legislazione pertinente o ai documenti di riferimento negli Stati membri.</p>



<p>Le mascherine, dunque, andrebbero considerate rifiuti pericolosi poiché, vista la capacità di resistenza del virus, potrebbero costituire un veicolo di contagio. L’art. 15 del D.P.R. n. 253/2003 chiarisce che “i rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo, devono essere gestiti con le stesse modalità dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo”. Questo vuol dire che il D.P.R. 253/2003 si applica anche ai rifiuti prodotti da utenze produttive non sanitarie, qualora queste ultime producano rifiuti speciali pericolosi con un rischio infettivo analogo ai rifiuti che potrebbero essere prodotti nelle strutture sanitarie.</p>
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