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	<title>DVR &#8211; STUDIOTRE</title>
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	<description>Consulenza e formazione nell’ambito della sicurezza sul lavoro</description>
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		<title>STOP ALL&#8217;ATTIVITA&#8217; D&#8217;IMPRESA SENZA DVR</title>
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		<dc:creator><![CDATA[studio3job]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2021 14:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli Blog]]></category>
		<category><![CDATA[DVR]]></category>
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					<description><![CDATA[Il DVR, ovvero il Documento di Valutazione dei Rischi, è un obbligo per le aziende italiane, rivolto a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e l’adempimento della conformità legislativa. La sua mancata redazione comporta, oltre a sanzioni cha vanno da un minimo di 3.000 fino ad un massimo di 15.000 Euro di ammenda al datore [&#8230;]]]></description>
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<p>Il DVR, ovvero il Documento di Valutazione dei Rischi, è un obbligo per le aziende italiane, rivolto a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e l’adempimento della conformità legislativa. La sua mancata redazione comporta, oltre a sanzioni cha vanno da un minimo di 3.000 fino ad un massimo di 15.000 Euro di ammenda al datore di lavoro, lo stop all&#8217;attività d&#8217;impresa. L&#8217;azienda, cioè, è costretta a chiudere a meno che il documento che l&#8217;ispettore, in fase appunto di ispezione, richiede sia custodito in un altro luogo; in quel caso lo stop è solamente rinviato alle ore 12:00 del giorno seguente. Se entro tale termine il datore di lavoro non esibisce il DVR, dovrà chiudere l&#8217;attività. </p>



<p>Tutto ciò è stabilito dall&#8217;Ispettorato Nazionale del Lavoro nella circolare n. 4/2021.</p>



<p>Le novità apportate dal Decreto Fiscale 146/21 indicano che il provvedimento di sospensione va adottato in caso di gravi violazioni e cioè:</p>



<ul><li>Mancata elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi.</li><li>Mancata elaborazione del Piano di Emergenza.</li><li>Mancata elaborazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS).</li><li>Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale (DPI) contro le cadute dall’alto.</li><li>Mancata nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.</li><li>Mancato aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro.</li><li>Mancata formazione e addestramento del personale dipendente e dei responsabili per la sicurezza e la prevenzione.</li></ul>



<p>Quest&#8217;ultima violazione, precisa l&#8217;INL, si verifica quando è prevista la partecipazione del lavoratore sia ai corsi di formazione, sia all&#8217;addestramento. Tali circostanze ricorrono, in particolare, nelle seguenti ipotesi:</p>



<p>&#8211; utilizzo attrezzatura da lavoro;<br>&#8211; utilizzo di DPI appartenenti alla III categoria e dispositivi di protezione dell&#8217;udito;<br>&#8211; sistemi di accesso e posizionamento mediante funi;<br>&#8211; lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio, trasformazione di ponteggi;<br>&#8211; formazione e addestramento sulla movimentazione manuale dei carichi.</p>



<p><br>Per la revoca è necessario attestare il completamento di formazione e addestramento.</p>



<p>Il DVR deve essere predisposto entro 90 giorni dall’inizio di ciascuna unità produttiva e in ogni situazione in cui operi almeno un lavoratore, distinto dallo stesso datore, indipendentemente dalla tipologia contrattuale e dal compenso.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>VALUTAZIONE DEI RISCHI: DVR, IL PRIMO PASSO PER LA COSTRUZIONE DELLA SICUREZZA IN AZIENDA</title>
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		<dc:creator><![CDATA[studio3job]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2019 15:30:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Valutazione dei rischi]]></category>
		<category><![CDATA[AZIENDA]]></category>
		<category><![CDATA[DOCUMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[DVR]]></category>
		<category><![CDATA[FORMAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[RISCHI]]></category>
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					<description><![CDATA[A seguito dell’introduzione innovativa dell’obbligo di&#160;valutazione del rischio, ormai risalente al ’94 (D.Lgs. 626/1994), le aziende hanno inizialmente cercato di farvi fronte bilanciando la necessità di comprendere il &#8220;nuovo obbligo&#8221;. Successivamente, negli anni a seguire si è manifestato un graduale “declino” della priorità dell’argomento con successiva perdita di valore del&#160;DVR, diventando obsoleto e poco conosciuto. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>A seguito dell’introduzione innovativa dell’obbligo di<strong>&nbsp;valutazione del rischio</strong>, ormai risalente al ’94 (D.Lgs. 626/1994), le aziende hanno inizialmente cercato di farvi fronte bilanciando la necessità di comprendere il &#8220;nuovo obbligo&#8221;. Successivamente, negli anni a seguire si è manifestato un graduale “declino” della priorità dell’argomento con successiva perdita di valore del&nbsp;<strong>DVR</strong>, diventando obsoleto e poco conosciuto.</p>



<p>Intanto sono state introdotte numerose modifiche normative sul tema, illuminando punti fondamentali quali&nbsp;<strong>la valutazione di tutti i rischi</strong>,&nbsp;<strong>il coinvolgimento nella responsabilità</strong> per omessa o errata valutazione&nbsp;<strong>del RSPP</strong>, l’esatta i<strong>nterpretazione dell’obbligo di aggiornamento</strong>,&nbsp;<strong>la priorità dell’utilizzo del DVR nella formazione</strong>.</p>



<p>Oggi è necessario prendere atto che&nbsp;<strong>la valutazione del rischio</strong>&nbsp;(e il documento collegato) debba rappresentare il punto di partenza ed&nbsp;<strong>il centro della gestione della sicurezza del lavoro</strong>&nbsp;in azienda, finalizzata alla programmazione delle misure di&nbsp;<strong>protezione&nbsp;</strong>e&nbsp;<strong>prevenzione</strong>.</p>



<ul><li>Il&nbsp;<strong>Documento di Valutazione dei Rischi (DVR</strong>) è lo strumento attraverso il quale viene documentata tale attività che costituisce la base quindi della più generale organizzazione della prevenzione aziendale volta a salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori.</li></ul>



<p>Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ribadisce all’art. 17 l’obbligo della valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori a carico del Datore di Lavoro, con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi avente caratteristiche e contenuti indicati nell’articolo 28.</p>



<p>Il&nbsp;<strong>Documento Valutazione Rischi</strong>&nbsp;è redatto a tale scopo e dovrà essere utilizzato come guida da tutti i soggetti facenti parte del sistema di sicurezza, al fine di applicare al meglio le necessarie misure di prevenzione e protezione in relazioni ai rischi presenti ed alle attività svolte.</p>



<p>Tutti sono tenuti alla piena osservanza ed applicazione delle misure di sicurezza riportate nel presente documento e tutti dovranno, in relazione al ruolo ricoperto, osservarle e contribuire alla loro attuazione.</p>



<ul><li>Il DVR è tenuto presso la Sede della società dei lavoratori ai quali si riferisce la valutazione dei rischi (come previsto dall’art. 29 del D.Lgs. 81/2008) e viene sottoposto a periodica revisione per assicurarne l&#8217;adeguatezza e l&#8217;efficacia nel tempo.&nbsp;<br>L’art. 29 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 ribadisce, inoltre, che la valutazione dei rischi debba essere aggiornata in occasione di: modifiche del processo produttivo, differente organizzazione del lavoro, diverso grado di evoluzione della tecnica o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.<br><br>Verrà inoltre rielaborata la valutazione dei rischi ogni qualvolta si introducano cambiamenti di tipo tecnico-organizzativo ed in generale ogni qualvolta vi siano variazioni di elementi (relativi a luoghi ed ambienti di lavoro, attrezzature, sostanze, attività) che possano modificare le tipologie ed i livelli di rischio.&nbsp;<br><br>In tutti i casi sopra indicati si dovrà procedere alla loro analisi e valutazione preliminarmente all’introduzione delle modifiche stesse, così da garantire il tempestivo aggiornamento delle valutazioni.<br>L’obiettivo del costante miglioramento del livello di salute e sicurezza di tutti i lavoratori può essere ottenuto solo attraverso il coinvolgimento di tutto il personale nel controllo dei rischi e nel miglioramento continuo dell’organizzazione.&nbsp;<br>Il Documento Valutazione dei Rischi si prefigge innanzi tutto i seguenti scopi:<br><br></li><li>rappresentare la sintesi di un’attività di raccolta di informazioni e di analisi condotta con la partecipazione e il&nbsp;</li><li>contributo dei soggetti che operano a vario titolo in azienda;<br></li><li>costituire uno strumento di comunicazione delle responsabilità e dei compiti per la sicurezza a tutti i livelli dell’organizzazione;</li><li>fornire indicazioni programmatiche per lo sviluppo della partecipazione di tutto il personale alle iniziative per il miglioramento della sicurezza.</li></ul>
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		<title>SCADENZIARIO SICUREZZA SUL LAVORO</title>
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		<dc:creator><![CDATA[studio3job]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2019 13:57:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli Blog]]></category>
		<category><![CDATA[AGGIORNAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[ANTINCENDIO]]></category>
		<category><![CDATA[CARRELLISTI]]></category>
		<category><![CDATA[DVR]]></category>
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		<category><![CDATA[STUDIOTRE]]></category>
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					<description><![CDATA[REDAZIONE E MODIFICA DVR Entro 90 giorni dalla data di inizio attività Entro 30 giorni dalla modifica lavorativa (es. nuove assunzioni) AGGIORNAMENTO&#160;FORMAZIONE&#160;RLS Annuale 4 ore per aziende &#60;50* dipendenti Annuale 8 ore per aziende &#62;50 dipendenti AGGIORNAMENTO&#160;FORMAZIONE&#160;RSPP&#160;DATORE&#160;DI&#160;LAVORO Ogni 5 anni con durata diversa in base al rischio: 6 ore per aziende a rischio basso 10 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>REDAZIONE E MODIFICA DVR</strong></p>



<ul><li>Entro 90 giorni dalla data di inizio attività</li><li>Entro 30 giorni dalla modifica lavorativa (es. nuove assunzioni)</li></ul>



<p><strong>AGGIORNAMENTO&nbsp;FORMAZIONE&nbsp;RLS</strong></p>



<ul><li>Annuale 4 ore per aziende &lt;50* dipendenti</li><li>Annuale 8 ore per aziende &gt;50 dipendenti</li></ul>



<p><strong>AGGIORNAMENTO&nbsp;FORMAZIONE&nbsp;RSPP&nbsp;DATORE&nbsp;DI&nbsp;LAVORO</strong></p>



<p>Ogni 5 anni con durata diversa in base al rischio:</p>



<ul><li>6 ore per aziende a rischio basso</li><li>10 ore per aziende a rischio medio</li><li>14 ore per aziende a rischio alto</li></ul>



<p><strong>AGGIORNAMENTO ADDETTO ANTINCENDIO</strong></p>



<ul><li>2 ore per aziende a rischio basso</li><li>5 ore per aziende a rischio medio</li></ul>



<p><strong>AGGIORNAMENTO ADDETTO PRIMO SOCCORSO</strong></p>



<ul><li>Ogni 3 anni con durata 4/6 ore</li></ul>



<p><strong>AGGIORNAMENTO FORMAZIONE LAVORATORI</strong></p>



<ul><li>Ogni 5 anni con durata 6 ore</li></ul>



<p><strong>AGGIORNAMENTO FORMAZIONE MULETTISTI E CARRELLISTI</strong></p>



<ul><li>Ogni 5 anni con durata 4 ore</li></ul>



<p><strong>AGGIORNAMENTO FORMAZIONE DIRIGENTI E PREPOSTI</strong></p>



<ul><li>Ogni 5 anni con durata 6 ore</li></ul>
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