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	<title>rischio &#8211; STUDIOTRE</title>
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	<description>Consulenza e formazione nell’ambito della sicurezza sul lavoro</description>
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	<title>rischio &#8211; STUDIOTRE</title>
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		<title>CADUTA IN PIANO: VALUTARE IL RISCHIO</title>
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		<pubDate>Fri, 09 Jul 2021 13:49:23 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[L’Inail ha di recente pubblicato un documento contenente studi e analisi sul tema delle cadute in piano e sulla valutazione del rischio. Le&#160;malattie professionali e gli infortuni&#160;sul lavoro costano ai paesi dell’Unione Europea, secondo le stime, circa&#160;476 miliardi di euro&#160;ogni anno. Costi connessi a&#160;costi diretti&#160;(costo umano sostenuto dal lavoratore infortunato, costi sostenuti in proporzioni variabili [&#8230;]]]></description>
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<p>L’Inail ha di recente pubblicato un documento contenente studi e analisi sul tema delle cadute in piano e sulla valutazione del rischio. Le&nbsp;malattie professionali e gli infortuni&nbsp;sul lavoro costano ai paesi dell’Unione Europea, secondo le stime, circa&nbsp;476 miliardi di euro&nbsp;ogni anno. Costi connessi a&nbsp;<strong>costi diretti</strong>&nbsp;(costo umano sostenuto dal lavoratore infortunato, costi sostenuti in proporzioni variabili dall’azienda e dall’Inail, eventuali costi del ripristino di macchine e impianti, ecc…) e a&nbsp;<strong>costi indiretti</strong>&nbsp;(perdite di produzione, inchieste da parte dell’autorità giudiziaria, danno di immagine, ecc…).</p>



<p>A partire da questi dati, il&nbsp;<strong>progetto RAS, Ricercare e Applicare la Sicurezza</strong>, rende disponibili alcuni manuali operativi&nbsp;che presentano studi e ricerche scientifiche sul miglioramento delle condizioni di lavoro in diversi contesti produttivi. Il primo volume pubblicato, dal titolo “<strong>Valutare il rischio di caduta in piano. Progetto RAS, Ricercare e Applicare la Sicurezza, Volume 1</strong>”, &nbsp;presenta una rassegna dei dati sugli infortuni per&nbsp;scivolamento e caduta e precise indicazioni sui criteri e protocolli per la valutazione del rischio.</p>



<p>In Italia le&nbsp;cadute in piano&nbsp;rappresentano la&nbsp;terza causa di infortunio di tutti i comparti produttivi&nbsp;con circa il 15% di tutti gli infortuni di cui sono note le cause.<br>Inoltre, le cadute in piano “causano&nbsp;<em>infortuni anche gravi nei lavoratori con una durata media di assenze di 38 giorni,</em> durata superata soltanto da quelle dovute alle cadute dall’alto e dagli infortuni per impiglio/aggancio (rispettivamente, di 47 e 49 giorni)”.</p>



<p>Dal documento si evince che il&nbsp;<strong>rischio di caduta in piano da scivolamento</strong>&nbsp;“rappresenta oggi un rischio normato dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., che il datore di lavoro è obbligato a valutare, per identificare adeguate misure di miglioramento”.</p>



<p>Attualmente la valutazione “è condotta solo per gli ambienti nei quali questo è riconosciuto come rischio specifico e porta abitualmente alla prescrizione di&nbsp;calzature con suola antiscivolo”. Tuttavia “le mutevoli condizioni di esercizio possono determinare situazioni di usura, umidità superficiale e contaminazione, che influiscono sulla sicurezza delle pavimentazioni, compromettendo spesso anche la sicurezza dei lavoratori che indossano DPI”.</p>



<p>Il problema della valutazione di questo rischio “si estende anche al terziario per il quale è importante prendere appropriati provvedimenti”.</p>



<p>Il documento si sofferma poi sui&nbsp;<strong>criteri di valutazione del rischio</strong>&nbsp;e presenta un’analisi della letteratura tecnica e scientifica sul tema della scivolosità delle pavimentazioni. In particolare, sugli “<strong>standard volontari</strong>&nbsp;applicabili per la classificazione delle superfici in rapporto alla resistenza allo scivolamento”. Un&nbsp;passo verso uno <strong>standard unico</strong>&nbsp;è stato compiuto in merito all’armonizzazione delle procedure di calibrazione dei tribometri per la valutazione del coefficiente d’attrito (la tribometria concerne “la misura della resistenza allo scivolamento dei piani di calpestio”), mentre gli&nbsp;<strong>standard europei</strong>&nbsp;riferiti a metodi di prova della scivolosità dei pavimenti sono la&nbsp;<strong>EN 1341-1342-1343/2003</strong>&nbsp;e&nbsp;<strong>EN 14231/2004</strong>. Queste norme individuano “il metodo di prova previsto per la marcatura CE dei prodotti di pietra naturale per pavimentazioni” e utilizzano la “prova a pendolo” per rilevare la scivolosità delle superfici.</p>



<p>A questo standard si sono poi attestate le norme italiane e britanniche con l’emanazione degli standard nazionali <strong>BS EN 14231:2003</strong>, <strong>UNI EN 1341-1342-1343/2003</strong> e <strong>UNI EN 14231/2004</strong>.</p>



<div class="wp-block-file"><a href="https://www.studio3job.it/wp-content/uploads/2021/07/Valutare-rischio-caduta-in-piano.pdf">Valutare-rischio-caduta-in-piano</a><a href="https://www.studio3job.it/wp-content/uploads/2021/07/Valutare-rischio-caduta-in-piano.pdf" class="wp-block-file__button" download>Download</a></div>
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		<title>ISO 31000 E ISO 45001: RISK MANAGEMENT</title>
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		<dc:creator><![CDATA[studio3job]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2020 09:26:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli Blog]]></category>
		<category><![CDATA[LAVORATORI]]></category>
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					<description><![CDATA[La norma UNI ISO 31000:2018 “Gestione del rischio – Linee guida” fornisce, appunto, le linee guida per la gestione del rischio che si basa su alcuni principi ben definiti. I tre elementi costituenti il risk management che vengono descritti nella ISO 31000 sono: creazione e protezione di valore; leadership e impegno; valutazione dei rischi. La [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>La norma <strong><em>UNI ISO 31000:2018</em></strong> “Gestione del rischio – Linee guida” fornisce, appunto, le linee guida per la gestione del rischio che si basa su alcuni principi ben definiti. I tre elementi costituenti il <strong><em>risk management</em></strong> che vengono descritti nella ISO 31000 sono: creazione e protezione di valore; leadership e impegno; valutazione dei rischi.</p>



<p>La ISO 31000 è in qualche modo collegata a campi di attività specifici alla norma ISO 45001 quali salute e sicurezza sul lavoro. Alla ISO 31000 è collegata inoltre la UNI CEI EN IEC 31010:2019, riguardante le tecniche di valutazione dei rischi, che è ancor più vicina al campo della sicurezza.</p>



<p>Secondo la norma ISO 31000, chi rappresenta la direzione e la supervisione ha il dovere di assicurare che la gestione del rischio sia integrata in tutte le attività dell’organizzazione. La “struttura di riferimento” (la leadership è un punto centrale) nella ISO 31000 raggruppa gli aspetti che assistono l’organizzazione nell’integrare la gestione del rischio nelle altre attività e funzioni, e si basa su azioni di integrazione, progettazione, attuazione, valutazione e miglioramento.</p>



<p>Nella ISO 45001 la leadership è direttamente collegata alla partecipazione dei lavoratori e anche qui l’alta direzione deve stabilire, attuare e mantenere una politica, specifica per la sicurezza e salute. In questa norma come anche nella ISO 31000 è sottolineata l’importanza della comunicazione e della consultazione, in quanto tutte le informazioni raccolte e analizzate devono essere recepite tempestivamente, devono fornire risposte e realizzare miglioramenti.</p>



<p>Comprendere il <em>contesto</em> è importante per gestire i rischi in quanto la loro gestione si svolge nel contesto degli obiettivi e delle attività dell’organizzazione, perché le finalità e il campo di applicazione della gestione dei rischi possono essere interconnessi con gli obiettivi organizzativi. L’analisi del <em>contesto esterno</em> comprende ad esempio i fattori sociali, culturali, politici, i fattori chiave che influenzano gli obiettivi dell’organizzazione, le relazioni e aspettative delle parti interessate; mentre il <em>contesto interno</em> comprende ad esempio la governance, la strategia, la cultura, le capacità, le relazioni e gli impegni contrattuali.</p>



<p>La ISO 45001 dedica l’intero punto 4 al “Contesto dell’organizzazione”, dicendo che l’organizzazione deve determinare i fattori esterni e interni pertinenti alle sue finalità e che influenzano le sue capacità di conseguire i risultati attesi per il proprio sistema di gestione per la salute e sicurezza. In questa norma, la comprensione del contesto è esplicitamente collegata alle esigenze e aspettative delle parti interessate.</p>



<p><em>La ISO 31000 definisce il rischio come l’effetto dell’incertezza in relazione agli obiettivi</em>. Il rischio può essere positivo, negativo o di entrambi i segni e può essere espresso in termini di fonti di rischio, eventi potenziali, loro conseguenze e loro probabilità. Le <em>fonti di rischio</em> sono gli elementi che da soli o in combinazione hanno il potenziale di dare origine al rischio; gli <em>eventi</em> sono il verificarsi o modificarsi di un insieme particolare di circostanze; le <em>conseguenze</em> sono gli esiti degli eventi, che influenzano gli obiettivi mentre la <em>probabilità</em> è la plausibilità di un accadimento ipotizzabile.</p>



<p><em>La ISO 45001 definisce il rischio come effetto dell’incertezza</em>. Il rischio è uno scostamento positivo o negativo da quanto atteso, collegato alla carenza di informazioni circa gli eventi, le loro conseguenze o probabilità. Questa norma definisce anche sia il rischio che l’opportunità per la salute e sicurezza sul lavoro.</p>



<p>Il processo di gestione del rischio nella ISO 31000 implica l’applicazione sistematica di politiche, procedure e prassi alle attività per comunicare e consultare, stabilire il contesto e valutare, trattare, monitorare, riesaminare, registrare e relazionare in merito al rischio. Tale processo è parte integrante della gestione e del processo decisionale, è iterativo, nonostante sia rappresentato in modo sequenziale. I <em>criteri</em> per valutare la significatività dei rischi dovrebbero essere personalizzati in base all’attività da considerare. Per stabilire i criteri di rischio andrebbero tenuti in considerazione diversi aspetti fra cui la natura e le tipologie di incertezza che possono influenzare gli obiettivi, le conseguenze, i fattori temporali, la coerenza nell’uso delle misure, come si deve determinare il livello di rischio, come si terrà conto delle combinazioni e delle sequenze di rischi multipli, e la capacità dell’organizzazione. La norma entra poi nella descrizione dettagliata della <strong><em>valutazione del rischio</em></strong> definendolo come il processo complessivo di identificazione, analisi e ponderazione del rischio, che dovrebbe essere svolta in modo sistematico, iterativo e collaborativo. L’identificazione del rischio ha lo scopo di trovare, riconoscere e descrivere i rischi che possano aiutare o ostacolare nel conseguire gli obiettivi.</p>



<p>La <em>fase di analisi del rischio</em> ha lo scopo di comprendere la natura del rischio e le sue caratteristiche.</p>



<p>La <em>fase di ponderazione del rischio</em> ha lo scopo di essere di supporto nelle decisioni e implica il confronto tra risultati dell’analisi del rischio e i criteri di rischio stabiliti per determinare dove siano richieste ulteriori azioni.</p>



<p>La <em>fase di trattamento del rischio</em> ha lo scopo di selezionare e attuare le opzioni per affrontare il rischio, in un processo iterativo che include formulare e selezionare opzioni di trattamento del rischio; pianificare e attuare le opzioni scelte di trattamento; valutare l’efficacia del trattamento; decidere l’accettabilità del rischio residuo; intraprendere un ulteriore trattamento, se non accettabile quello in essere.</p>



<p>Il <em>processo di identificazione dei pericoli </em>comprende l’organizzazione del lavoro, fattori sociali, leadership e cultura organizzativa; attività e situazioni di routine e non; incidenti rilevanti accaduti, interni o esterni, incluse le emergenze; potenziali emergenze; altri fattori.</p>



<p>Le metodologie e i criteri per la valutazione devono essere definiti in relazione al tipo di situazione, garantendo che siano proattivi e non reattivi e utilizzati in modo sistematico. Peraltro, la norma collegata IEC 31010 specifica e descrive molte tecniche di valutazione del rischio. È al punto 8.1.2 “Eliminazione dei pericoli e riduzione dei rischi per la SSL” che viene specificato che l’organizzazione deve procedere all’eliminazione dei pericoli o alla riduzione dei rischi, secondo una gerarchia delle misure che prevede:</p>



<ul><li>eliminazione dei pericoli;</li><li>sostituzione con fattori meno pericolosi;</li><li>utilizzo di misure tecnico-progettuali e riorganizzazione del lavoro;</li><li>utilizzo di misure di tipo amministrativo, inclusa la formazione;</li><li>utilizzo di adeguati dispositivi di protezione individuale.</li></ul>



<p>Il massimo del valore dall’applicazione della ISO 45001 può essere colto attraverso i concetti e le prassi indicati nella ISO 31000. Le due norme, quindi, si compensano al fine di garantire una sufficiente flessibilità di un sistema di gestione (non si dimentichi che la ISO 31000 non è certificabile, mentre la ISO 45001 delinea un sistema di gestione certificabile). In particolare, è sul tema della valutazione dei rischi che nella ISO 45001 viene lasciato molto spazio alla definizione di metodologie e criteri, mentre nella ISO 31000 vengono forniti elementi più specifici, completati poi in altre norme (il riferimento è alla IEC 31010).</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CORONAVIRUS. REGIONE SICILIA: ORDINANZE REGIONALI E COMPORTAMENTI DA SEGUIRE</title>
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		<dc:creator><![CDATA[studio3job]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2020 11:56:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Modulistica]]></category>
		<category><![CDATA[LAVORATORI]]></category>
		<category><![CDATA[LAVORO]]></category>
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					<description><![CDATA[L’articolo 1 del decreto legge 23 febbraio 2020 n.6 emana misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19 nei comuni o nelle aree in cui risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione, le autorità competenti [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>L’<strong><em>articolo 1 del decreto legge 23 febbraio
2020 n.6</em></strong> emana misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.</p>



<p>Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19 nei comuni
o nelle aree in cui risulta positiva almeno una persona per la quale non si
conosce la fonte di trasmissione, le autorità competenti sono tenute ad
adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi
della situazione epidemiologica. Tra le <strong>misure
da adottare</strong>:</p>



<ol><li>Divieto di allontanamento dal comune o dall&#8217;area interessata da parte di tutti gli      individui comunque presenti nel comune o nell&#8217;area;</li><li>Divieto di  accesso al comune o all&#8217;area interessata;</li><li>Sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale,      ludico, sportivo e religioso;</li><li>Sospensione di servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado;</li><li>Sospensione di servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi      della cultura;</li><li>Sospensione dei viaggi d’istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d’istruzione, sia sul territorio nazionale sia all&#8217;estero;</li><li>Sospensione delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale;</li><li>Applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva di individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusa;</li><li>Previsione dell’obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico di comunicare tale circostanza al Dipartimento di      prevenzione dell’azienda sanitaria competente del territorio;</li><li>Chiusura di tutte le attività commerciali, esclusi gli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità;</li><li>Chiusura o limitazione dell’attività degli uffici pubblici e dei servizi pubblici;</li><li>Previsione che l’accesso ai servizi pubblici essenziali sia condizionato all&#8217;utilizzo di      dispositivi di protezione individuale;</li><li>Limitazione all&#8217;accesso o sospensione dei servizi di trasporto di merci e di persone terrestre, aereo, ferroviario, marittimo;</li><li>Sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che possono essere      svolte in modalità domiciliare;</li><li>Sospensione o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nel comune o nell&#8217;aerea interessata.</li></ol>



<p>(<a href="http://www.governo.it/it/approfondimento/coronavirus/13968">governo.it</a>)</p>



<p><strong>ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE N.1
REGIONE SICILIA 25 FEBBRAIO 2020</strong></p>



<p>Attendendosi a tutte le misure di sicurezza elencate nel
Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6, il Presidente della Regione Siciliana
ordina, tra le altre, le seguenti misure di informazione e prevenzione:</p>



<ol><li>Le scuole di ogni ordine e grado, le università, gli uffici delle restanti pubbliche      amministrazioni devono esporre presso gli ambienti aperti al pubblico le      informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute;</li><li>Nelle pubbliche amministrazioni, in particolare nelle aree di accesso a strutture del      Servizio sanitario, devono essere messe a disposizione soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani;</li><li>Le aziende di trasporto pubblico locale devono adottare interventi straordinari di      pulizia dei mezzi;</li><li>Chiunque abbia fatto ingresso in Italia negli ultimi 14 giorni dopo aver soggiornato in  zone a rischio epidemiologico è tenuto a comunicare tale circostanza al      Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente;</li><li>Ricevuta la segnalazione l’operatore di Sanità Pubblica contatta telefonicamente e assume informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di      soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nel 14 giorni precedenti ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;</li><li>L’operatore di Sanità Pubblica informa dettagliatamente l’interessato sulle misure da adottare;</li><li>L’operatore di Sanità Pubblica informa il medico di medicina generale/pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito;</li><li>In caso di  necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata a INPS, datore di lavoro, e      medico curante in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificando la data di inizio e fine;</li><li>Allo scopo di  massimizzare l’efficacia del protocollo occorre applicare le seguenti      misure:<ol type="a"><li>Mantenimento dello  stato di isolamento per 14 giorni dall&#8217;ultima esposizione;</li><li>Divieto di  contatti sociali;</li><li>Divieto di spostamenti e/o viaggi;</li><li>Obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.</li></ol></li><li>In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:<ol type="a"><li>Avvertire immediatamente l’operatore di Sanità Pubblica;</li><li>Indossare la mascherina chirurgica e allontanarsi dagli altri conviventi;</li><li>Rimanere nella  sua stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale.</li></ol></li></ol>



<p>In seguito ai tre casi di persone infette da COVID-19 a
Palermo, il Presidente della Regione Sicilia ha emesso una seconda ordinanza: </p>



<p><strong>ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE
REGIONE SICILIA N.2 26 FEBBRAIO 2020</strong></p>



<p>“Dalla data di adozione della presente ordinanza e fino al 2
marzo 2020 è disposta sul territorio della provincia di Palermo l’effettuazione
di pulizia e disinfezione straordinarie degli asili nido e delle scuole di ogni
ordine e grado, inclusi gli Enti di formazione esercenti l’attività educativa
in regime di obbligo scolastico, con inibizione all’accesso degli studenti. </p>



<p>I Dirigenti scolastici hanno il compito di disciplinare le
modalità di utilizzazione del personale docente e degli ATA all’interno degli
istituti scolastici sulla base delle esigenze di servizio e degli effettivi
fabbisogni. La pulizia straordinaria accurata deve interessare tutte le
superfici di possibile contatto, le maniglie delle porte, delle finestre, i
rubinetti e i pulsanti di scarico dei servizi igienici”.</p>



<p>(<a href="http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Servizi/PIR_News?stepNews=det_news&amp;idNews=200379559">regione.sicilia.it</a>)</p>



<p>I Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento
del contagio (cosiddetti <strong><em>“zone rosse”</em></strong>) sono:</p>



<p><strong><em>Regione Veneto</em></strong>: Vo’ (PD)</p>



<p><strong><em>Regione Lombardia</em></strong>: Castiglione d’Adda, Codogno, Casalpusterlengo,
Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo, San
Fiorano (LO)</p>



<p>Gli individui che dal 1°febbraio 2020 sono transitati ed
hanno sostato nei suddetti Comuni sono obbligati a comunicare tale circostanza
al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria competente per territorio
ai fini dell’adozione di ogni misura necessaria e <strong>NON </strong>dovranno recarsi presso studi medici o ospedali ma chiamare il
medico di famiglia, il 112 o il numero 1500 e attendere indicazioni. </p>



<p><strong>COMPORTAMENTI DA SEGUIRE</strong></p>



<ol><li>Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o con gel a base alcolica per almeno 30      secondi;</li><li>Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie      acute;</li><li>Non toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani non lavate;</li><li>Coprire bocca e naso con fazzoletti monouso o con il gomito flesso quando si starnutisce o tossisce;</li><li>Non prendere farmaci antivirali né antibiotici senza la prescrizione del medico;</li><li>Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;</li><li>Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si assistono persone      malate;</li><li>I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi;</li><li>Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo Coronavirus;</li><li>In caso di dubbi non recarsi al pronto soccorso ma chiamare il medico di famiglia e seguire le indicazioni. </li></ol>



<figure class="wp-block-image is-resized"><img decoding="async" src="http://www.studio3job.it/wp-content/uploads/2020/02/unnamed.jpg" alt="" class="wp-image-1217" width="584" height="333" srcset="https://www.studio3job.it/wp-content/uploads/2020/02/unnamed.jpg 512w, https://www.studio3job.it/wp-content/uploads/2020/02/unnamed-300x171.jpg 300w" sizes="(max-width: 584px) 100vw, 584px" /></figure>



<p>(<a href="http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus">salute.gov.it</a>)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CORSO RSPP PER DATORI DI LAVORO RISCHIO ALTO (48 ORE)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[studio3job]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2019 10:59:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corsi di Formazione]]></category>
		<category><![CDATA[alto]]></category>
		<category><![CDATA[corso]]></category>
		<category><![CDATA[rischio]]></category>
		<category><![CDATA[RSPP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.studio3job.it/?p=712</guid>

					<description><![CDATA[DATA INIZIO CORSO DATA FINE CORSO AULA PREZZO SETTEMBRE NOVEMBRE RAGUSA € 480 Il&#160;Datore di Lavoro&#160;potrà svolgere direttamente i compiti propri del&#160;servizio di prevenzione e protezione dei rischi, di&#160;primo soccorso, nonché di&#160;prevenzione incendi, nelle ipotesi previste nell’ALLEGATO II del D. Lgs 81/08, informando il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. ALLEGATO II D. LGS. 81/08: [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-table is-style-stripes"><table><tbody><tr><td>DATA INIZIO CORSO</td><td>DATA FINE CORSO</td><td>AULA</td><td>PREZZO</td></tr><tr><td>SETTEMBRE</td><td>NOVEMBRE</td><td>RAGUSA</td><td>€ 480</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table></figure>



<div class="wp-block-button aligncenter"><a class="wp-block-button__link has-background" href="http://www.studio3job.it/contatti/" style="background-color:#1b70a1">RICHIEDI INFO</a></div>



<p>Il&nbsp;<strong>Datore di Lavoro</strong>&nbsp;potrà svolgere direttamente i compiti propri del&nbsp;<strong>servizio di prevenzione e protezione dei rischi</strong>, di&nbsp;<strong>primo soccorso</strong>, nonché di&nbsp;<strong>prevenzione incendi</strong>, nelle ipotesi previste nell’ALLEGATO II del D. Lgs 81/08,  informando il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.</p>



<p><strong>ALLEGATO II D. LGS. 81/08: CASI IN CUI E’ CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI (art. 34)</strong><br>1. Aziende artigiane e industriali (1) fino a 30 Lavoratori<br>2. Aziende agricole e zootecniche fino a 30 Lavoratori<br>3. Aziende della pesca fino a 20 Lavoratori<br>4. Altre aziende&nbsp;fino a 200 Lavoratori</p>



<p><em>(1) Escluse le aziende industriali di cui all&#8217;art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica. n. 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all&#8217;obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.</em><br><br>I&nbsp;<strong>Datori di Lavoro</strong>&nbsp;che intendono svolgere i suddetti compiti, devono frequentare uno specifico corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro secondo l&#8217;Accordo del 21/11/2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell&#8217;articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.</p>



<p>Il percorso formativo è articolato in moduli, associati al&nbsp;<strong>livello di rischio.</strong></p>



<p>Il monte ore di formazione da frequentare è individuato in base al&nbsp;<em><strong>settore ATECO 2002</strong></em>&nbsp;di appartenenza, associato ad uno dei tre livelli di rischio, come riportato nella tabella di cui all&#8217;<em>Allegato II&nbsp;</em>dell’Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell&#8217;articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Destinatari</h2>



<p>Datori di lavoro (titolari di Aziende e Studi Professionali che intrattengono rapporti di lavoro con lavoratori) che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell&#8217;<em>art. 34 del D.Lgs. 81/08</em>.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Programma</h2>



<p>I contenuti del corso sono conformi all&#8217;Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell&#8217;articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.</p>



<p><strong>Modulo 1 (4 ore)</strong><br>&#8211; Il&nbsp;<em>sistema legislativo</em>&nbsp;in materia di sicurezza lavoratori<br>&#8211; La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa<br>&#8211; La&nbsp;<em>responsabilità amministrativa</em><br>&#8211; Il sistema istituzionale della prevenzione<br>&#8211; I soggetti del sistema di&nbsp;<em>prevenzione aziendale</em></p>



<p><strong>Modulo 2 (4 ore)</strong><br>&#8211; I criteri e gli strumenti per l&#8217;individuazione e&nbsp;<em>valutazione dei rischi</em><br>&#8211; La considerazione degli infortuni mancati e le modalità di accadimento<br>&#8211; La considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori<br>&#8211; Il&nbsp;<em>documento di valutazione dei rischi</em><br>&#8211;&nbsp;<em>Modelli organizzativi</em>&nbsp;e gestione della sicurezza<br>&#8211; Gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d&#8217;opera o di somministrazione<br>&#8211; Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza<br>&#8211; La gestione della documentazione tecnico amministrativa<br>&#8211; L&#8217;organizzazione della&nbsp;<em>prevenzione incendi</em>,&nbsp;<em>primo soccorso</em>&nbsp;e delle&nbsp;<em>emergenze</em></p>



<p><strong>Modulo 3 (4 ore)</strong><br>&#8211; I principali&nbsp;<em>fattori di rischio</em>&nbsp;e le relative misure tecniche, organizzative e procedura di prevenzione e protezione<br>&#8211; Il rischio da&nbsp;<em>stress lavoro-correlato</em><br>&#8211; Rischio ricollegabili al genere, all&#8217;età e alla provenienza da altri paesi<br>&#8211; I&nbsp;<em>dispositivi di protezione individuale</em><br>&#8211; La&nbsp;<em>sorveglianza sanitaria</em></p>



<p><strong>Modulo 4 (4 ore)</strong><br>&#8211; L&#8217;informazione, la formazione e l&#8217;addestramento<br>&#8211; Le&nbsp;<em>tecniche di comunicazione</em><br>&#8211; Il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione<br>&#8211; La consultazione e la partecipazione dei&nbsp;<em>rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza</em>: natura, funzioni e modalità di nomina</p>



<p><strong>Modulo 5 (4 ore)</strong><br>&#8211; La&nbsp;<em>movimentazione manuale dei carichi</em>: i rischi connessi con una delle attività più diffuse negli ambienti di lavoro<br>&#8211; Il&nbsp;<strong>D.Lgs. 81/08</strong>&nbsp;e la movimentazione manuale dei carichi<br>&#8211; Metodologia per la valutazione dei rischi: la&nbsp;<strong>norma UNI ISO 11228-1</strong>&nbsp;<em>&#8220;Sollevamento e trasporto&#8221;</em>&nbsp;e il&nbsp;<strong>metodo NIOSH</strong></p>



<p><strong>Modulo 6 (4 ore)</strong><br>&#8211; Il rischio derivante dalle operazioni di&nbsp;<em>traino-spinta</em>: la&nbsp;<strong>norma UNI ISO 11228-2</strong><br>&#8211; Gli strumenti per la misurazione delle forze:&nbsp;<em>il dinamometro</em><br>&#8211; Il rischio derivante dai&nbsp;<em>movimenti ripetuti</em>: la&nbsp;<strong>norma UNI ISO 11228-3</strong><br>&#8211; Movimentazione di piccoli carichi con grande frequenza e la&nbsp;<strong>check list OCRA</strong><br>&#8211; Esercitazione sulla valutazione dei rischio da&nbsp;<em>movimentazione manuale dei carichi</em></p>



<p><strong>Modulo 7 (4 ore)</strong><br>&#8211; Sicurezza delle&nbsp;<em>macchine<br>&#8211;&nbsp;</em>I rischi nell’utilizzo dei&nbsp;<em>videoterminali</em><br>&#8211; I criteri generali di sicurezza&nbsp;<em>antincendio</em></p>



<p><strong>Modulo 8 (4 ore)</strong><br>&#8211; Rischio&nbsp;<em>rumore</em>&nbsp;e&nbsp;<em>vibrazioni</em>: valutazione e misure di sicurezza<br>&#8211; Il rischio da&nbsp;<em>campi elettromagnetic</em>i e il&nbsp;<strong>D.Lgs. 81/08</strong>: i livelli di esposizione e gli obblighi previsti<br>&#8211; Il rischio da&nbsp;<em>radiazioni ottiche artificiali</em>&nbsp;e il D.Lgs. 81/08</p>



<p><strong>Modulo 9 (4 ore)</strong><br>&#8211; Approfondimenti sul&nbsp;<em>rischio chimico</em>,&nbsp;<em>mutageno</em>&nbsp;e&nbsp;<em>cancerogeno</em><br>&#8211; Il&nbsp;<em>rischio amianto</em><br>&#8211; Il&nbsp;<em>rischio da agenti biologici</em></p>



<p><strong>Modulo 10 (4 ore)</strong><br>&#8211;&nbsp;<em>Lavori in quota</em>: il rischio di caduta dall&#8217;alto<br>&#8211; Lavori in ambienti confinati: le linee guida di riferimento per la sicurezza<br>&#8211; Il&nbsp;<strong>D.P.R. 177/11</strong>&nbsp;sulla qualificazione delle imprese operanti in ambienti confinati<br>&#8211; Come certificare i requisiti delle imprese operanti in&nbsp;<em>ambienti confinati</em></p>



<p><strong>Modulo 11 (4 ore)</strong><br>&#8211; Il&nbsp;<em>rischio elettrico</em>: principi di sicurezza degli impianti elettrici<br>&#8211; La&nbsp;<strong>norma CEI 11-27</strong>&nbsp;sulla sicurezza dei lavori sugli impianti elettrici</p>



<p><strong>Modulo 12 (4 ore)</strong><br>&#8211; I&nbsp;<strong>DPI</strong>: caratteristiche e scelta</p>



<h2 class="wp-block-heading">Obiettivo</h2>



<p>Il corso ha l&#8217;obiettivo di formare i&nbsp;<strong>Datori di lavoro</strong>&nbsp;rispetto alle fondamentali competenze in materia di sicurezza e salute sul lavoro, per permettere lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione in azienda. Corso conforme al Testo Unico per la sicurezza (<strong>D.Lgs. 81/08</strong>) e Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell&#8217;articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Documentazione</h2>



<p>Durante il&nbsp;<strong>“Corso RSPP per Datori di Lavoro per Aziende a Rischio Alto”&nbsp;</strong>sarà fornita la&nbsp;<strong>documentazione</strong>&nbsp;utilizzata dai docenti nell’esposizione e necessaria per l’approfondimento degli argomenti affrontati. Tale&nbsp;documentazione comprende le&nbsp;<strong>slide</strong>&nbsp;stampate in&nbsp;<strong>formato cartaceo</strong>.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Metodologia didattica</h2>



<p>I corsi per lo svolgimento diretto del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, sono svolti con metodo altamente interattivo, in modo da coinvolgere gli allievi, sollecitarne l&#8217;interesse, favorire la discussione su casi pratici provenienti dalla loro esperienza. Ciò permette di adattare i contenuti del corso alle esigenze degli stessi partecipanti.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Docenti</h2>



<p>Il corso prevede l&#8217;apporto di professionalità specialistiche in grado di offrire ai partecipanti elementi didattici sia teorici che pratici. I docenti sono esperti di sicurezza aziendale qualificati ai sensi del D.I. 06/03/2013.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Attestati di frequenza e valutazione dei partecipanti</h2>



<p>Per ogni partecipante al corso RSPP per datori di lavoro verrà rilasciato un attestato di frequenza e superamento del test finale.</p>
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