Via Dante, 112

Ragusa, RG

0932 626321

info@studio3job.it

APERTURA AL PUBBLICO Martedì e Giovedì: 15:00 - 18:00

STUDIOTRE

STUDIOTRE

COME FUNZIONA LA DELEGA?

La delega è prevista dall’articolo 16 del D.Lgs. 81/08. Nello stesso articolo vengono definite le sue funzioni e viene data la sua definizione: è un atto di trasferimento di competenze organizzative e gestionali da parte del datore di lavoro ad un soggetto terzo.

Il fatto che il datore di lavoro deleghi qualcun altro a svolgere i suoi compiti non lo rende immune da obblighi; grava su di lui, infatti, una responsabilità per “culpa in eligendo e/o vigilando”. Egli, in caso di delega di funzioni, ha l’obbligo di controllare che il delegato svolga correttamente le funzioni affidategli.

L’ex articolo 16, comma 3, del D.Lgs. 81/08 stabilisce il “principio secondo il quale esiste una responsabilità residuale del datore di lavoro che ha l’obbligo di vigilanza, assicurando l’alta vigilanza”. Ne consegue che il datore di lavoro potrà essere sanzionato per “culpa in eligendo” nel caso in cui non abbia correttamente valutato i requisiti e le capacità richieste in campo al delegato e per “culpa in vigilando” nel caso in cui non abbia vigilato sull’operato del delegato.

Il soggetto delegato può, a sua volta, delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ad altri soggetti. Affinché la delega sia valida, deve rispondere ai dettagliati requisiti previsti dall’art. 16 del D.Lgs. 81/08, tra cui: la forma scritta, la data sicura, la formale accettazione da parte del delegato, l’adeguata pubblicità tra i lavoratori, l’autonomia di spesa di cui deve obbligatoriamente ed effettivamente essere dotato il delegato.

In materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro, possono essere delegati ad altri soggetti qualificati per professionalità ed esperienza a condizione che il relativo atto di delega riguardi un ambito ben definito e non l’intera gestione aziendale.

Un’altra figura da prendere in considerazione è quella del “garante di fatto” che viene definito come “colui che, senza alcuna preliminare investitura da parte del datore di lavoro, espleta concretamente poteri tipici (assumendo conseguentemente, in ragione del principio di effettività codificato dall’art.299 del D.Lgs.81/08) la correlata posizione di garanzia.

Se il datore di lavoro è una persona giuridica, il destinatario delle norme è il legale rappresentante dell’ente imprenditore in quanto persona fisica, attraverso il quale il soggetto collettivo agisce nel campo delle relazioni intersoggettive, così che la sua responsabilità penale, in assenza di valida delega, è indipendente dallo svolgimento o meno di mansioni tecniche. (Sentenza della corte di cassazione, luglio 2016)

L’articolo 17 del D.Lgs. 81/08, infine, prevede che: “Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28; b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi”.

Condividi questo articolo