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CORONAVIRUS: CONTENIMENTO DEL CONTAGIO NEI LUOGHI DI LAVORO

Il rischio da contagio da Covid-19 in occasione di lavoro può essere classificato secondo tre variabili:

  1. Esposizione: la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.);
  2. Prossimità: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;
  3. Aggregazione: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell’azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.).

Le misure organizzative sono estremamente importanti per molti aspetti, anche quale contributo alla prevenzione primaria e quindi nell’ottica dell’eliminazione del rischio. Per questo l’Inail ha redatto un documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da Covid-19 nei luoghi di lavoro.

Gli spazi di lavoro devono essere rimodulati per garantire il giusto distanziamento interpersonale. A chi è possibile, è consigliato lavorare da casa, mentre per i dipendenti che si recano a lavoro si dovrà trovare una sistemazione diversa, riposizionando le postazioni di lavoro o introducendo barriere di separazione. Per gli spazi comuni, come le mense aziendali, i punti di ristoro, gli spogliatoi e i servizi igienici deve essere prevista una ventilazione continua degli ambienti e un tempo ridotto di permanenza all’interno degli stessi.

Nella gestione dell’entrata e dell’uscita dei lavoratori devono essere favoriti orari scaglionati e laddove possibile, prevedere una porta di entrata ed una di uscita dedicate. Devono essere limitati al minimo indispensabile gli spostamenti all’interno dell’azienda, comunque nel rispetto delle indicazioni aziendali. Non sono consentite le riunioni in presenza, favorendo il collegamento a distanza o, se le stesse sono necessarie, possono avvenire garantendo un adeguato distanziamento e riducendo al minimo il numero di partecipanti.

L’accesso di fornitori esterni potrà avvenire secondo modalità, percorsi e tempistiche ben definite dall’azienda.

L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari.

Ogni dipendente è chiamato ad applicare le misure di prevenzione raccomandate al fine di limitare la diffusione dell’infezione. Pertanto, in più punti dell’azienda devono essere affissi poster/locandine/brochure che pubblicizzano le suddette misure ed in particolare l’azienda metterà a disposizione idonei mezzi detergenti per una raccomandata frequente pulizia delle mani, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.

La valutazione dei rischi all’interno delle aziende è lo strumento adeguato per la determinazione di specifici DPI anche in relazione al complesso dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori; in questa valutazione è coinvolto il medico competente il quale si occuperà anche, dove necessario, di effettuare una sorveglianza sanitaria eccezionale sui lavoratori con età  superiore 55 anni o su lavoratori al di sotto di tale età ma che ritengano di rientrare, per condizioni patologiche, in condizione di rischio anche attraverso una visita a richiesta.

In azienda va attuata la procedura del controllo della temperatura corporea sui lavoratori, prima dell’accesso al luogo di lavoro. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5° C, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro.

Nel caso in cui in azienda un lavoratore sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria deve dichiararlo immediatamente all’ufficio del personale e si dovrà procedere al suo isolamento, in base alle disposizioni dell’Autorità sanitaria; l’azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. L’azienda potrà chiedere ai possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.

Qui è possibile consultare l’intero documento.

Fonte: Inail

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