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CORONAVIRUS: NUOVO DECRETO PER IL LAVORO AGILE

Il Decreto legge 19 maggio 2020 n.34 prevede che le Pubbliche Amministrazioni, per assicurare la continuità dell’azione amministrativa, “debbano adeguare l’operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31 dicembre 2020 (…) organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro, rivedendone l’articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza, applicando il lavoro agile (…) al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità”.

Per questo, il Ministro per la Pubblica Amministrazione il 19 ottobre 2020 ha firmato un decreto contenente le “misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale” correlato alla diffusione del nuovo Coronavirus.

L’articolo 1 del decreto riporta alcuni principi relativi allo smart working:

  • Il lavoro agile nella P.A. costituisce una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa;
  • Fino al 31 dicembre 2020 per accedere al lavoro agile non è richiesto l’accordo individuale;
  • Il lavoro agile può avere ad oggetto sia le attività ordinariamente svolte in presenza dal dipendente, sia, (in aggiunta o in alternativa ma senza aggravio dell’ordinario carico di lavoro), attività progettuali;
  • Il lavoratore agile alterna giornate lavorate in presenza e giornate lavorate da remoto;
  • I lavoratori che rendono la propria prestazione in modalità agile non subiscono penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera.

L’articolo 3 si sofferma sulle modalità organizzative. Ogni dirigente:

  1. Organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile almeno al cinquanta per cento del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità;
  2. Assicura anche ai lavoratori fragili lo svolgimento di attività in smart working attraverso l’adibizione a diversa mansione e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale;
  3. Adotta soluzioni organizzative necessarie per consentire lo svolgimento delle attività di formazione anche al personale che svolge attività di lavoro in presenza;
  4. Tiene conto delle eventuali disponibilità manifestate dai dipendenti per l’accesso alla modalità di lavoro agile, secondo criteri di priorità che considerino le condizioni di salute del dipendente e dei componenti del suo nucleo familiare, della distanza tra la zona di residenza o di domicilio e la sede di lavoro, del numero e della tipologia dei mezzi di trasporto utilizzati e dei relativi tempi di percorrenza.

Le amministrazioni mettono a disposizione dei dipendenti dispositivi informatici e digitali ritenuti necessari allo svolgimento del lavoro agile, ma è in ogni caso consentito l’utilizzo di dispositivi in possesso del lavoratore, qualora l’amministrazione non sia tempestivamente in grado di fornirne di propri. Compito delle amministrazioni è quello di organizzare e svolgere riunioni in modalità a distanza (salvo la sussistenza di motivate ragioni) e di assicurare in ogni caso le percentuali più elevate possibili di lavoro agile.

L’articolo 4 tratta la flessibilità del lavoro: l’amministrazione individua fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita ulteriori rispetto a quelle adottate, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali definito dai contratti collettivi nazionali. 

L’articolo 5 fornisce invece indicazioni sullo svolgimento dell’attività di lavoro agile. In particolare:

  • Il lavoro agile si svolge ordinariamente in assenza di precisi vincoli di orario e di luogo di lavoro;
  • Il lavoro agile può essere organizzato per specifiche fasce di contattabilità;
  • Nei casi di prestazione lavorativa in modalità agile, al lavoratore sono garantiti i tempi di riposo e la disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro. 

Infine l’articolo 6 ricorda che le amministrazioni adeguano i sistemi di misurazione e valutazione della performance alle specificità del lavoro agile e il dirigente monitora e verifica le prestazioni rese in smart working da un punto di vista sia quantitativo sia qualitativo, secondo una periodicità che tiene conto della natura delle attività svolte dal dipendente, in coerenza con i princìpi del sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall’amministrazione.

Tutte queste misure contenute nel Decreto legge pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 2020, restano in vigore fino al 31 dicembre 2020.

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