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CORONAVIRUS: PROCEDURE E TRATTAMENTI DI SANIFICAZIONE

Per poter riprendere le attività, la sanificazione dei locali, delle postazioni di lavoro e delle attrezzature è obbligatoria e fondamentale.

L’operazione di sanificazione deve essere idonea e sicura e deve avvenire secondo alcune specifiche indicazioni. Queste sono state spiegate in modo approfondito dall’ISS attraverso il Rapporto del 15 maggio 2020.
Il documento è stato curato dal Gruppo di Lavoro ISS Biocidi COVID-19 con la collaborazione di varie altre realtà e si sofferma sulle procedure per la sanificazione. Tra gli interventi particolari previsti nel DPCM 26 aprile 2020 sono compresi il lavaggio con detergenti efficaci per rimuovere lo sporco dalle superfici, la disinfezione tramite prodotti disinfettanti PCM (Presidi Medico Chirurgici) o biocidi autorizzati e l’uso di sanitizzanti con sistemi di generazione in situ.

Uno dei principi attivi generati in situ in fase di valutazione come ‘biocida’ è rappresentato dal cloro attivo generato per elettrolisi dal cloruro di sodio, il cui effetto ‘biocida’ è dato dall’equilibrio acido ipocloroso, cloro gassoso e ipoclorito di sodio, in concentrazioni variabili in funzione del pH e della temperatura”.

Il Regolamento UE n. 528/2012 definisce biocidi: “qualsiasi sostanza o miscela nella forma in cui è fornita all’utilizzatore, costituita da, contenente o capace di generare uno o più principi attivi, allo scopo di distruggere, eliminare e rendere innocuo, impedire l’azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica”.

È in fase di valutazione come “biocida” l’ozono, generato in situ a partire da ossigeno e un altro sistema, rappresentato dal trattamento con raggi UV a bassa lunghezza d’onda (220 nm)  la vaporizzazione/aerosolizzazione del perossido di idrogeno.

Il Rapporto si sofferma poi sulla tutela della salute degli utilizzatori dei prodotti, del personale e degli astanti. I prodotti e le procedure da utilizzare per la sanificazione devono essere attentamente valutati prima dell’impiego, per tutelare la salute sia degli utilizzatori stessi che dei lavoratori addetti e di qualsiasi astante che accederà alle aree sanificate.

In caso di miscele classificate pericolose per la salute e per la sicurezza sarebbe necessario richiedere al proprio fornitore di prodotti immessi sul mercato anche l’avvenuta notifica all’Archivio Preparati Pericolosi dell’ISS. I lavoratori addetti alla sanificazione devono ricevere un’adeguata informazione/formazione, in particolare per quanto riguarda l’impiego dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

Il documento si sofferma sull’ utilizzo dell’ozono specificando che non esistono informazioni specifiche sulla sua efficacia contro il Covid-19. Alcuni studi dimostrano che ha una elevata azione disinfettante virucida in aria e l’International Ozone Association conferma l’efficacia dell’ozono per l’inattivazione di molti virus anche se non è a conoscenza di ricerche specifiche su Sars-CoV-2.

L’ozono è un gas instabile e decade spontaneamente a ossigeno dopo circa 2 ore, per questo è preferibile eseguire i trattamenti nelle ore notturne in modo che alla ripresa del lavoro la quantità di ozono ambientale si trovi entro i limiti di sicurezza sanitaria. Per eliminare l’ozono residuo bisogna ricorrere alla ventilazione forzata.

Sulla base della normativa CLP e REACH l’ozono è stato classificato come: “sostanza che può provocare o aggravare un incendio; letale se inalata, provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari, provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta per via inalatoria, molto tossica per l’ambiente acquatico con effetti di lunga durata. Alcuni notificanti identificano l’ozono come sospetto mutageno. Le autorità competenti tedesche hanno manifestato nel 2016 a ECHA l’intenzione di proporre per l’ozono una classificazione ed etichettatura armonizzate anche come mutageno di categoria 2 e cancerogeno di categoria 2”.

Il documento dell’Istituto Superiore di Sanità riporta i valori limite per esposizioni prolungate nel tempo e segnala che le Linee guida dell’OMS per la qualità dell’aria outdoor (2005) “raccomandano un limite giornaliero di 100 μg/m³ (ca. 0,05 ppm)”.  

Quindi l’uso di ozono deve avvenire in ambienti non occupati e debitamente confinati.

Prima di ricorrere all’utilizzo di tale sostanza per il trattamento di locali è necessario valutare il rischio di esposizione sia degli addetti alle operazioni di sanificazione sia del personale che fruisce dei locali sanificati; per ridurre il rischio possono essere predisposti dispositivi visivi in ogni punto di accesso degli ambienti in fase di trattamento e allo stesso modo possono essere predisposti segnalatori di libero accesso. Si ricorda che l’utilizzo di ozono è sconsigliato per gli ambienti domestici.

Nel Rapporto vengono riportate dettagliatamente anche altre tipologie di trattamento mediante cloro attivo, radiazione ultravioletta e perossido di idrogeno.  

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