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CORONAVIRUS: SMALTIMENTO DEI DPI

La pandemia da Covid-19 ci ha costretti ad adottare nuove misure precauzionali nei luoghi di lavoro con lo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus. Le imprese si sono dotate di un “Protocollo di sicurezza anti-contagio” che prevede, in caso di lavoro a distanza interpersonale minore di un metro, l’uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. L’Istituto Superiore di Sanità, nel Rapporto n. 26 del 18 maggio 2020, sottolinea che la ripresa graduale delle attività produttive e l’allentamento di alcune restrizioni per la popolazione porterà ad un notevole incremento dell’utilizzo delle mascherine e ad un conseguente incremento della quantità smaltita dopo l’uso.

La mascherina è un dispositivo individuale di protezione. Troviamo la definizione di DPI nell’art.74 del D.Lgs. 81/08: “… si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”.

La trasmissione del virus è da associare ad un’infezione attraverso droplet, goccioline di saliva e secrezioni prodotte dalle vie aeree superiori di soggetti contagiosi e veicolate da tosse e starnuti. Altri meccanismi di trasmissione riconosciuti sono il contatto diretto ravvicinato, toccando con le mani contaminate le mucose di bocca, naso e occhi e il contatto mani-mucose con superfici contaminate. Recenti studi hanno dimostrato che il virus sopravvive sulle superfici da 48 ore fino a 9 giorni, in base al materiale delle stesse, su guanti chirurgici in lattice sterili per un intervallo di tempo compreso tra 1 e 3 ore e sul tessuto esterno delle mascherine chirurgiche fino a 7 giorni. Per questo le mascherine, dopo il loro uso, vanno smaltite con una procedura aziendale interna.  

L’Istituto Superiore della Sanità, con il Rapporto n. 26 del 18 maggio 2020, ai fini dello smaltimento di mascherine e guanti, distingue tre situazioni:

  1. mascherine e guanti monouso provenienti dalla popolazione generale, smaltiti da utenze domestiche dove soggiornano soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria: gettarli utilizzando un doppio sacchetto destinato esclusivamente al loro smaltimento.
  2. mascherine e guanti monouso provenienti dalla popolazione generale, smaltiti da utenze domestiche dove non soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria: possono essere conferiti al servizio di raccolta dei rifiuti urbani, poiché rifiuti assimilati a questi ultimi.
  3. mascherine e guanti monouso provenienti da personale in attività lavorative di tipo privato o pubblico: sono rifiuti “speciali” contrassegnati dal codice non pericoloso EER 150203, relativo ad “assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi”. Si ritiene ragionevole l’assegnazione del codice non pericoloso in considerazione del fatto che si tratta di mascherine per prevenzione utilizzate da persone sane che, quindi, non contengono materiale infetto.

L’ISPRA, tuttavia, quanto ai rifiuti da DPI prodotti presso utenze non assimilate dove sono stati riscontrati casi di positività, propone una classificazione diversa rispetto all’ISS. Nella nota dell’Istituto Superiore di Protezione ambientale, infatti, si precisa che “l’assegnazione del codice EER più opportuno dovrà essere effettuata dal produttore valutando la potenzialità del rischio infettivo associato ai propri rifiuti”.

L’assegnazione di un rifiuto speciale ai rifiuti prodotti da unità domestiche, ai fini del conferimento al servizio pubblico di raccolta, è disposta dal comune con apposito regolamento. Secondo il D.Lgs. n. 152/2006, tuttavia, il comune può assimilare soltanto i rifiuti speciali non pericolosi. Per questo, alcune Regioni si sono adoperate per procedere all’assimilazione per mezzo di ordinanze straordinarie adottate ai sensi dell’art. 191 del TUA che prevede che, “qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Sindaco possono emettere, nell’ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti”.

Se nell’unità locale dell’utenza non domestica sono stati riscontrati uno o più casi di positività, il rischio infettivo connesso alla sopravvivenza del virus nella stessa mascherina dovrebbe indurre il produttore ad abbandonare il codice non pericoloso 150203 in favore di un codice pericoloso. La valutazione della caratteristica di pericolo HP 9 «infettivo» deve essere effettuata conformemente alla legislazione pertinente o ai documenti di riferimento negli Stati membri.

Le mascherine, dunque, andrebbero considerate rifiuti pericolosi poiché, vista la capacità di resistenza del virus, potrebbero costituire un veicolo di contagio. L’art. 15 del D.P.R. n. 253/2003 chiarisce che “i rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo, devono essere gestiti con le stesse modalità dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo”. Questo vuol dire che il D.P.R. 253/2003 si applica anche ai rifiuti prodotti da utenze produttive non sanitarie, qualora queste ultime producano rifiuti speciali pericolosi con un rischio infettivo analogo ai rifiuti che potrebbero essere prodotti nelle strutture sanitarie.

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