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EMERGENZA CORONAVIRUS: L’IMPORTANZA DEL DISTANZIAMENTO SOCIALE

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Il distanziamento sociale è una delle misure più difficili da attuare ma allo stesso tempo una delle più efficaci. Per capire la sua importanza basta fare riferimento al “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali (24 aprile 2020)” dove si può vedere come la prevenzione in azienda ruoti attorno a questo requisito che viene menzionato in più punti del documento.

Il punto 1 del Protocollo impone a tutti i lavoratori e a chiunque entri in azienda di rispettare la distanza di sicurezza e ad informare tempestivamente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante lo svolgimento dell’attività lavorativa. Quando si parla di “distanza di sicurezza” ci si riferisce a quella di almeno 1 metro; quando si parla di “adeguata distanza”, in caso di persona sintomatica, si fa riferimento a quella di almeno 2 metri in modo da evitare che le altre persone presenti vengano automaticamente definite come “contatti stretti” del soggetto positivo. In questo caso è necessario che l’azienda collabori con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona risultata positiva al tampone, al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena.

Al punto 6 del Protocollo si parla dei dispositivi di sicurezza (DPI) e viene specificato che, qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, è necessario l’uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione come guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc. conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. Quando non è possibile evitare queste situazioni, è bene cercare di ridurre le attività ad un tempo inferiore ai 15 minuti poiché una maggiore durata del contatto aumenta il rischio di trasmissione di COVID-19.

Nel punto 7 del Protocollo viene trattata la gestione degli spazi comuni e viene specificato che per l’accesso in queste zone, quali mense aziendali, aree fumatori e spogliatoi, è necessario prevedere un tempo ridotto di sosta all’interno e assicurare il mantenimento della distanza interpersonale di 1 metro. In questi spazi le persone non sono sempre dotate di mascherine e quindi si consiglia, dove possibile, di mantenere un distanziamento minimo di 2 metri o di installare protezioni in plexiglass tra le varie postazioni.

Il punto 8 del Protocollo mostra come riorganizzare gli spazi, gli orari e le modalità di trasporto per essere conformi al requisito di distanziamento sociale. Si potrà ricorrere, ad esempio, a turni lavorativi che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro.

È fondamentale che i datori di lavoro garantiscano il rispetto del distanziamento sociale minimo di 1 metro. In caso di “contatto stretto” il datore di lavoro deve identificare le persone che siano state ad una distanza inferiore ai 2 metri per più di 15 minuti con il caso in esame.

Ma cosa si intende, esattamente, per contatto stretto? Il Ministero della Salute definisce il “contatto stretto” come una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19; una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19; una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19; una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti; una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei; un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei; una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso COVID-19 era seduto.

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