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GDPR: ARTICOLO 65

L’adozione di un regolamento per la protezione dei dati personali, ha imposto a tutte le nazioni europee di utilizzare linee guida similari. L’istituzione del comitato europeo per la protezione dei dati ha fatto sì che, laddove venga riscontrata diversità di vedute fra le varie autorità nazionali, in relazione ad una interpretazione del regolamento, sia possibile ricorrere a questo comitato, la cui pronunzia in merito ha carattere definitivo ed è valida in tutti paesi europei. 

Fino ad oggi questo meccanismo di coerenza non era stato mai invocato, ma oggi, nel contenzioso in atto fra autorità Garante irlandese e la società Twitter, numerose autorità Garanti nazionali hanno deciso di richiedere l’intervento del comitato europeo, perché le interpretazioni del contenzioso, come date dall’autorità irlandese, non sembravano essere pienamente condivisibili da tutte le autorità nazionali. Così, per la prima volta, il comitato europeo per la protezione dei dati avvia la procedura di risoluzione di un eventuale contenzioso, in conformità all’articolo 65.

L’articolo 65 impone che una decisione, presa a livello nazionale, sia coerente e compatibile a livello europeo.

Il principio di conformità indica linee guida per un comportamento omogeneo in tutta Europa anche se alcuni specialisti hanno già fatto presente che, come regola generale, le autorità Garanti nazionali del Nord Europa sembrano essere assai più restrittive, nell’interpretazione del regolamento, rispetto alle autorità nazionali dell’Europa del sud.

In conformità alle indicazioni dell’articolo 65 comma 2, il comitato europeo deve assumere una decisione entro un mese dal momento in cui il contenzioso è sottoposto alla sua attenzione: solo in casi particolarmente complessi è possibile estendere di un ulteriore mese il termine ultimo della decisione. Questa deve essere assunta con una maggioranza semplice e in caso di parità dei voti, la presidente avrà l’ultima parola. Una volta pubblicata la decisione del comitato, essa deve essere recepita e attuata entro un mese dalla pubblicazione.

Non è difficile da pensare che, adesso, i ricorsi a questa procedura avverranno con maggiore frequenza ma l’obiettivo del nuovo regolamento è proprio quello di garantire omogeneità di comportamenti tra tutte le autorità Garanti.

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