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GREEN PASS SUL LAVORO: COME GESTIRNE LA VERIFICA

A partire dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021 i datori di lavoro avranno l’obbligo del controllo Green Pass sul luogo di lavoro, introdotto con il Decreto Legge n. 127/2021, che indica al comma 5, articolo 3 che i lavoratori hanno l’obbligo “di possedere e di esibire” la certificazione verde COVID-19.

I datori di lavoro dovranno effettuare i controlli al momento dell’accesso ai luoghi di lavoroe individuare, con atto formale, i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi.

Alcuni esempi delle modalità operative, sono indicate in un documento, dal titolo “Istruzioni operative 0717_9. Gestione verifiche possesso certificato verde cd. green pass per accesso luoghi di lavoro” elaborato dal Dott. Antonio Zannini.

Le disposizioni presenti nel documento “si applicano durante l’attività lavorativa all’interno ed all’esterno dell’azienda”.

Il green pass, o Certificazione verde COVID-19, “è una certificazione emessa attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute che attesta una delle seguenti condizioni: l’avvenuta vaccinazione del cittadino contro il Covid-19, la guarigione da tale virus nei sei mesi precedenti o l’esito negativo dopo aver effettuato un test per la rilevazione di questo”.

Il Decreto “Green Pass” si applica a tutti i lavoratori.

“Sono quindi compresi:

  • lavoratori dipendenti;
  • studi professionali;
  • lavoratori autonomi;
  • soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione (come stagisti) o di volontariato, anche in forza di contratti esterni, inclusi i collaboratori familiari (badanti, colf e baby sitter)”.

Sono, invece, esclusi “i lavoratori esenti dalla campagna vaccinale in base ad idonea certificazione medica”. In particolare, nella certificazione di esenzione saranno presenti le seguenti informazioni:

  1. dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
  2. la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2: certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105 e smi;
  3. la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura ‘certificazione valida fino al…………………..’ ;
  4. dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
  5. timbro e firma del medico certificatore (anche digitale), numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.

L’incaricato al controllo attraverso l’APP “VerificaC19” provvede alla lettura del QR Code. L’APP mostrerà le seguenti informazioni:

  1. validità della certificazione verde (Green Pass);
  2. nome cognome e data di nascita dell’intestatario.

Per accertare l’identità del lavoratore, l’incaricato potrà richiedere il documento di identità in corso di validata per accertare la corrispondenza dei dati, solo nel caso in cui:

  • venga visualizzato un nome femminile per una certificazione esibita da un uomo o viceversa;
  • il soggetto risulti più giovane/anziano rispetto alla data di nascita riportata su green pass; 

L’incaricato al controllo non consente l’accesso al lavoratore qualora l’applicazione darà esito negativo per la verifica della validità del certificato verde presentato o qualora l’interessato non esibisca il certificato verde. In questo caso l’incaricato riferirà al datore di lavoro l’eventuale esito negativo della verifica.

L’incaricato al controllo non può chiedere se il green pass in possesso “è stato rilasciato a seguito di vaccinazione, guarigione o test rapido. Non può chiedere se i lavoratori sono vaccinati o se possono/vogliono vaccinarsi, per tutelare la privacy di coloro che non vogliono o non possono vaccinarsi a causa di patologie preesistenti o condizioni di salute non idonee.

DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127 – Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

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