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CONSULENTE RSPP: RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) è una figura obbligatoria ed indispensabile per il mantenimento di un ambiente di lavoro sicuro e sano.

Il D.Lgs. 81/08 definisce RSPP “persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi”.

Il datore di lavoro nomina l’RSPP che può essere sia interno (lavoratore scelto per le sue competenze e secondo i requisiti stabiliti dalla legge) che esterno (professionista esperto in sicurezza aziendale) all’azienda. Può anche succedere che, in alcuni casi, il datore di lavoro svolga il ruolo di RSPP. Ciò può avvenire solo nel rispetto di alcuni parametri che riguardano il tipo di azienda ed il numero di lavoratori impiegati:

  • Nelle aziende artigiane ed industriali con massimo 30 impiegati;
  • Nelle aziende agricole e zootecniche con un massimo di 30 impiegati;
  • Nelle aziende della pesca con un massimo di 20 impiegati;
  • Nelle altre aziende, a patto che gli impiegati non superino i 200 impiegati;

Il Decreto Legislativo 81/2008 stabilisce che è possibile nominare un solo RSPP per ogni azienda ma è possibile nominare delle figure di grado inferiore, ASPP (Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione) per assisterlo nello svolgimento del suo compito.

Il compito principale del RSPP è quello di gestire il Servizio di Prevenzione e Protezione, quindi elabora, applica e gestisce misure preventive e protettive.
Ciò lo porta spesso a collaborare e ad interfacciarsi con altri soggetti che si occupano di sicurezza quali il datore di lavoro, l’RLS e il Medico competente.
Tutti gli altri compitidel RSPP sono stabiliti dall’articolo 33 del D.Lgs 81/08:

  • Individuare e valutare i fattori di rischio;
  • Individuare le misure per la sicurezza idonee per gli ambienti di lavoro in base alla normativa;
  • Elaborare e controllare l’applicazione delle misure protettive e preventive;
  • Partecipare alla redazione del DVR;
  • Elaborare le procedure di sicurezza per tutte le attività aziendali;
  • Proporre programmi e percorsi di formazione e informazione dei lavoratori;
  • Partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza;
  • Partecipare alla riunione periodica prevista dall’art. 35;
  • Informare i lavoratori dei rischi aziendali secondo quanto stabilito nell’art. 36;

L’articolo 32 del D.Lgs. 81/08 elenca i requisiti che deve possedere l’RSPP. Si tratta di requisiti identificabili con titoli di studio e certificazioni ottenute a seguito di percorsi formativi obbligatori e dedicati, ovvero il titolo di studio non inferiore al diploma di scuola secondaria; la comprovata esperienza nei compiti da RSPP per almeno 6 mesi dalla data del 13 agosto 2003 (solo se non si è in possesso del titolo di cui sopra); l’attestato di frequenza ottenuto dalla partecipazione a corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro da aggiornare ogni 5 anni.

La formazione è obbligatoria per tutti coloro che sono coinvolti nella gestione della sicurezza sul lavoro.

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