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STUDIOTRE

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SEGNALETICA DI SICUREZZA

La segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, riferita ad un oggetto, ad un’attività o ad una specifica situazione, fornisce un’indicazione o una prescrizione riguardante la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro e si serve, a seconda dei casi, di un cartello, di un colore, di un segnale luminoso o acustico, di una comunicazione verbale o di un segnale gestuale.

L’obiettivo della segnaletica di sicurezza è quello di attirare in modo rapido, efficace e con modalità di facile interpretazione, l’attenzione del lavoratore su situazioni o oggetti che possono essere causa di rischio sul luogo di lavoro:

  1. Segnali di divieto, vietano un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo;
  2. Segnali di avvertimento, avvertono di un rischio o pericolo;
  3. Segnali di prescrizione, prescrivono un determinato comportamento;
  4. Segnali di salvataggio o di soccorso, forniscono indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio.

La segnaletica di sicurezza è regolamentata dal Decreto Legislativo n. 493 del 14 agosto 1996.

È obbligo del datore di lavoro:

§.  Fare ricorso alla segnaletica di sicurezza per vietare comportamenti pericolosi, avvertire dei pericoli esistenti, prescrivere comportamenti sicuri, fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza e ai mezzi di soccorso e altre informazioni in materia di sicurezza.

§.  Informare e formare i lavoratori e i rappresentanti per la sicurezza.

§.  Seguire le norme di buona tecnica, per le ipotesi non considerate dal decreto.

È obbligo, invece, del lavoratore:

§.  Non modificare o rimuovere, senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo. (art. 5 del Decreto legislativo 626/96)

Tra le novità introdotte dal Decreto Legislativo 493/96 ci sono:

  1. Segnali luminosi, segnali acustici, comunicazione verbale e segnali gestuali;
  2. Nuovi cartelli di divieto, di avvertimento, di prescrizione, di salvataggio e per indicare le attrezzature antincendio.
  3. Introduzione del principio di intercambiabilità e di complementarietà della segnaletica.
  4. Indicazioni per garantire l’efficacia della segnaletica;
  5. Prescrizioni sui requisiti del materiale, sulle condizioni di impiego e sull’ubicazione;
  6. Conformità con la legislazione sulla etichettatura, per segnalare tubazioni e recipienti contenenti sostanze o preparati pericolosi;
  7. Nuovo uso dei colori: a) colore di sicurezza, in alternativa ai cartelli, per segnalare le attrezzature e i materiali antincendio; b) colori bianco e rosso, in alternativa al giallo e nero, per segnalare ostacoli e punti di pericolo; c) strisce continue bianche o gialle per segnalare le vie di circolazione all’interno dell’azienda.
COLORE SIGNIFICATO O SCOPO INDICAZIONI E
PRECISAZIONI
ROSSO SEGNALI DI DIVIETO,
PERICOLO-ALLARME, MATERIALI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO
ATTEGGIAMENTI PERICOLOSI, ALT, ARRESTO, SGOMBERO. IDENTIFICAZIONE E UBICAZIONE
GIALLO-ARANCIO O
GIALLO
SEGNALI DI AVVERTIMENTO ATTENZIONE, CAUTELA, VERIFICA
AZZURRO SEGNALI DI PRESCRIZIONE COMPORTAMENTO O AZIONE SPECIFICA.
OBBLIGO DI PORTARE UN MEZZO DI SICUREZZA PERSONALE.
VERDE SEGNALI DI SALVATAGGIO O SOCCORSO.
SITUAZIONE DI SICUREZZA
PORTE, USCITE, PERCORSI, MATERIALI, POSTAZIONI, LOCALI.
RITORNO ALLA NORMALITA’

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