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SICUREZZA ALIMENTARE: NORMATIVE NAZIONALI SULL’INDICAZIONE DELL’ORIGINE

La società Groupe Lactalis contestava il decreto n.2016-1137 con il quale era stata imposta, nell’etichettatura dei prodotti d’Oltralpe, l’indicazione dell’origine del latte utilizzato come ingrediente dei prodotti lattiero caseari. Con la sentenza del 1 ottobre 2020, la Corte di Giustizia UE si pronuncia sulla legittimità delle norme nazionali che rendono obbligatoria l’indicazione dell’origine o della provenienza per categorie specifiche di alimenti.

Il Giudice europeo è stato quindi chiamato a chiarire se obblighi di questo tipo, introdotti da uno Stato membro UE, siano compatibili con il regolamento (UE) 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

La decisione resa dalla Corte è destinata ad assumere grande rilievo, anche e soprattutto per l’Italia e si fonda sull’interpretazione del regolamento (UE) 1169/2011.

Secondo l’articolo 9 del regolamento, l’indicazione del Paese di origine o del luogo di provenienza rientra fra le informazioni obbligatorie sugli alimenti, nei casi in cui sia prescritta dal successivo articolo 26.

Quest’ultimo precisa, infatti, che tale indicazione deve essere obbligatoriamente riportata nell’etichettatura in due diverse ipotesi:

  • sempre, per le carni dei codici della nomenclatura combinata elencati all’allegato XI;
  • negli altri casi, qualora la sua omissione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d’origine o al luogo di provenienza reali dell’alimento.

Per quanto riguarda, invece, la possibilità per i singoli Stati membri di adottare ulteriori norme nazionali per le informazioni sugli alimenti ai consumatori, occorre considerare quanto stabilito dall’articolo 38, il quale a tal fine distingue:

  1. le materie “espressamente armonizzate dal regolamento, nelle quali gli Stati membri non possono adottare o mantenere disposizioni nazionali, salvo nei casi in cui siano autorizzati dal diritto UE;
  2. le materie non specificamente armonizzate, invece, nelle quali gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali, purché, da un lato, non vietino, ostacolino o limitino la libera circolazione delle merci e, dall’altro lato, rispettino quanto previsto dall’articolo 39.

Il seguente articolo 39, paragrafo 1 disciplina le disposizioni nazionali che richiedono ulteriori indicazioni obbligatorie (rispetto a quelle previste dal regolamento UE) per tipi o categorie specifici di alimenti, consentendo agli Stati membri di adottarle a condizione che esse siano giustificate da motivi attinenti:

  • alla protezione della salute pubblica,
  • alla protezione dei consumatori,
  • alla prevenzione delle frodi,
  • alla protezione dei diritti di proprietà industriale e commerciale, delle indicazioni di provenienza e delle denominazioni d’origine controllata, ed alla repressione della concorrenza sleale.

Il successivo paragrafo 2 è dedicato, inoltre, alla specifica ipotesi in cui le disposizioni nazionali impongano l’indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza. Tali previsioni devono rispondere all’esigenza di protezione dei consumatori e sono ammesse solo alle seguenti ulteriori condizioni:

  1. deve esistere un nesso comprovato tra talune qualità degli alimenti di cui trattasi e la loro origine o provenienza,
  2. al momento di notificare tali disposizioni alla Commissione, gli Stati membri devono fornire elementi a prova del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni.

 Il Giudice europeo chiarisce che l’indicazione dell’origine o della provenienza rientra tra le “materie espressamente armonizzate”esclusivamente nel caso in cui l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito all’origine o alla provenienza reali dell’alimento e nel caso di carni corrispondenti ai codici della nomenclatura ivi indicati.

Al di fuori di tali ipotesi, quindi, il regolamento (UE) 1169/2011 non realizza un’armonizzazione espressa.

La Corte conferma poi la possibilità, per gli Stati membri, di introdurre disposizioni nazionali concernenti l’origine o la provenienza degli alimenti, purché ciò avvenga nel rispetto degli articoli 38 e 39 del regolamento.

Di conseguenza, la legittimità delle disposizioni nazionali che introducono nuove indicazioni obbligatorie sull’origine o provenienza è subordinata alla sussistenza di tutte le seguenti condizioni:

  1. le norme nazionali devono avere ad oggetto tipi o categorie specifiche di alimenti;
  2. devono riguardare ipotesi o situazioni diverse dal caso in cui l’omissione dell’indicazione di tale paese d’origine o di tale luogo di provenienza possa indurre in errore il consumatore;
  3. deve esistere un nesso comprovato tra talune qualità degli alimenti interessati dall’obbligo e la loro origine o provenienza;
  4. gli Stati membri devono fornire elementi a prova del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni.

Il Giudice aggiunge, infine, che il “nesso comprovato” deve riguardare le qualità dell’alimento collegate alla sua specifica origine (o provenienza), nel senso di qualità possedute solo dai prodotti aventi quella particolare origine e che, quindi, distinguono l’alimento dagli altri simili aventi origine diversa.

Di conseguenza, una disciplina nazionale sull’indicazione obbligatoria di origine non può essere legittimata, per il solo fatto che i prodotti aventi quella particolare origine possiedono la capacità di resistere al trasporto e ai rischi di alterazione nel corso del tragitto.

In allegato la sentenza: sentenza EU:C:2020:763

Fonte: cibuslex.it

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