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SICUREZZA DELLE MACCHINE

La sicurezza delle macchine e degli ambienti di lavoro è il presupposto per la sicurezza dei lavoratori. Macchine sicure assicurano un numero minore di incidenti e infortuni sul lavoro, per questo la loro sicurezza e quella delle attrezzature deve essere sempre al centro dell’attenzione di tutti gli operatori del settore, siano essi pubblici che privati. 

Nell’intervento “La sicurezza delle macchine usate e la vigilanza del mercato”, a cura dell’Ing. Abdul Ghani Ahmad (Ministero del lavoro e delle politiche sociali), si segnala che, riguardo alla sicurezza delle macchine, rispetto al passato, la situazione si è evoluta notevolmente. In particolare per ottenere macchine e impianti sempre più sicuri, si è operato, sia a livello comunitario sia a livello nazionale su due versanti:

  • “una nuova regolamentazione che consente ai costruttori e agli utenti delle macchine una valutazione del rischio più aderente alla realtà e, di conseguenza, una più corretta scelta delle misure da adottare per limitare il grado di rischio;
  • un miglioramento continuo dello stato della tecnica e la relativa normazione in modo da consentire una progettazione di macchine sempre più sicure”.

Con l’entrata in vigore della Direttiva Macchine 2006/42/CE e delle norme tecniche armonizzate ad essa associate si è fatto un ulteriore passo in avanti verso il conseguimento di un più alto livello di sicurezza delle macchine e delle attrezzature. Da un lato il miglioramento della sicurezza coinvolge le macchine nuove ma allo stesso tempo non può non riguardare una grossa quantità di macchine vecchie.  

Le nuove macchine sono sotto il controllo normativo dettato dal D.Lgs. 17/2010, mentre per le vecchie macchine c’è l’obbligo per i possessori di adeguarle in conformità all’allegato V al D.Lgs. 81/08 che nello specifico detta i criteri con i quali rendere conformi le macchine antecedenti alla prima direttiva macchine. Si devono considerare con particolare attenzione le macchine usate, costruite prima dell’entrata in vigore della prima direttiva macchine, che nel corso degli anni hanno subito interventi di ogni genere senza curarsi della fattibilità di essi.

  • Macchine vecchie: quelle costruite prima del 1996 secondo la legislazione nazionale dell’epoca;
  • Macchine non più nuove: quelle costruite nel periodo che va dal 21.09.1996 al 6.03.2010, ai sensi della direttiva 98/37/ce e DPR 459/96;
  • Macchine nuove: quelle costruite nel periodo successivo al 6.03.2010 secondo la direttiva 2006/42/CE e D.Lgs n. 17/2010”.

Riguardo alla Conformità:

  • Non marcate CE: devono essere conformi all’allegato 5 e 6 del D.Lgs. n. 81/2008;
  • Marcate CE: devono essere conformi al DPR 459/96 e D.Lgs n. 17/2010”.

I fabbricanti devono effettuare un’analisi dei rischi per determinare quali requisiti essenziali siano applicabili ad una determinata macchina; questi definiscono i risultati da conseguire o i rischi da evitare. L’analisi va documentata e inserita nella documentazione tecnica.

L’integrazione della sicurezza è l’approccio fondamentale della direttiva macchine e non riguarda solo la fase di utilizzo delle macchine, ma anche tutte le operazioni di regolazione, manutenzione, assemblaggio e smontaggio che comunque fanno parte del ciclo di vita di un prodotto. In fase di progettazione occorre studiare anche eventuali condizioni d’impiego anomale (ad esempio la modifica intenzionale dell’apparecchio allo scopo di evitare problemi operativi).

I datori di lavoro hanno obblighi per quanto riguarda l’uso delle attrezzature di lavoro sul posto di lavoro. Essi possono:

  • prendere le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro (ad esempio macchine e apparati) messe a disposizione dei lavoratori siano adeguate al lavoro da svolgere e possano essere utilizzate senza rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
  • ordinare o utilizzare solo attrezzature di lavoro conformi alle disposizioni delle direttive applicabili;
  • adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire che tali attrezzature vengano mantenute a tale livello;
  • fornire ai lavoratori informazioni e formazione per quanto riguarda l’impiego delle attrezzature stesse.

Valgono poi gli obblighi dell’articolo 71 del D.Lgs. 81/2008.

La dichiarazione di conformità rilasciata dal fabbricante non pone limiti di scadenza di tempo nella sua validità, ma se le norme citate erano state sostituite viene meno la presunzione di conformità. Per questo “il datore di lavoro è tenuto ad adeguare le macchine alle prescrizioni di sicurezza che la tecnica attuale suggerisce anche se esse erano rispondenti alle disposizioni in vigore al momento della loro costruzione”.

Periodicamente si deve dunque procedere alla valutazione dei rischi di tutte le macchine in dotazione per accertare: la corretta installazione, l’uso corretto, la necessità formazione-addestramento e adeguamento a nuove norme tecnico–normative. 

Tutti gli interventi che vanno oltre la manutenzione ordinaria o straordinaria sono definiti ‘modifiche’. Queste modifiche possono essere classificate in due gruppi:

  1. modifiche che non coinvolgono direttamente il livello di sicurezza della macchina;
  2. modifiche che coinvolgono direttamente il livello di sicurezza della macchina.

In realtà, però, qualsiasi modifica può introdurre nuovi fattori di rischio, vuoi per il diverso modo di operare della macchina, vuoi per le differenze dì interazione tra questa e gli operatori, vuoi per i differenti possibili effetti verso l’ambiente esterno. Spesso alle macchine si chiedono prestazioni nuove, da approntarsi in tempi brevissimi. Tutto il resto passa in secondo piano; ogni modifica diventerebbe lecita, anzi bene accetta, purché consenta di rispondere prontamente alle richieste del mercato. Il susseguirsi di modifiche stravolge concettualmente l’impostazione progettuale originaria della macchina. 

Qui il documento Inail.

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