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STUDIOTRE

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TUTELA DEI RIDERS

L’Inail ha emanato l’istruzione operativa del 23 gennaio 2020 con le prime indicazioni relative all’estensione dell’obbligo assicurativo ai riders. Destinatarie sono le imprese di delivery, ovvero di consegna, che utilizzano piattaforme anche digitali e impiegano i ciclofattorini, definiti dal decreto legge n.101/2019, convertito con modificazioni dalla legge n.128/2019 “lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali”.

La tutela spetta non solo a coloro che collaborano con attività nell’ambito del lavoro dipendente ma, dal 1° febbraio 2020, è estesa anche ai riders che svolgono lavoro autonomo occasionale.

La retribuzione imponibile sulla cui base calcolare il premio dei riders è la retribuzione convenzionale giornaliera, che ammonta a 48,74 euro per il 2019. Le retribuzioni presunte si calcolano moltiplicando il numero complessivo delle giornate stimate di effettiva attività (cioè con almeno una consegna nelle 24 ore) svolte da tutti i riders per il valore della retribuzione giornaliera convenzionale e devono essere suddivise in percentuale, sulla base dei mezzi di trasporto utilizzati per le consegne.

Non è possibile, dunque, dividere il premio in base al numero di ore lavorate giornalmente dal lavoratore assicurato.

I riders hanno diritto, in caso di infortunio o malattia professionale, alle stesse prestazioni spettanti alla generalità dei lavoratori dipendenti, come l’indennità per inabilità temporanea assoluta, la rendita o le prestazioni in capitale per danno permanente o, ancora, le prime cure e le prestazioni protesiche e riabilitative.

Sei, quindi, sono i punti su cui l’Inail pone attenzione:

  1. Soggetti tenuti all’obbligo assicurativo e relativi adempimenti
  2. Soggetti tutelati e attività lavorative assicurate
  3. Prestazioni dovute in caso di infortunio o malattia professionale
  4. Denunce di infortunio o malattia professionale
  5. Infortunio in itinere
  6. Osservatorio permanente

Il committente, cioè l’impresa delivery che utilizza la piattaforma anche digitale è tenuto, dal 1°febbraio 2020, agli specifici adempimenti posti a carico del datore di lavoro. Egli deve presentare denuncia di variazione delle attività, comunicando le modificazioni di estensione e di natura del rischio rispetto a quello già coperto dall’assicurazione, entro 30 giorni dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo, con riferimento all’attività di consegna di beni per conto altrui avvalendosi di lavoratori autonomi precedentemente non denunciati.

La violazione dei termini indicati configura evasione dell’obbligo assicurativo, con applicazione delle sanzioni civili previste dalla vigente normativa.

Le sedi territoriali avranno cura di supportare le imprese di delivery che gestiscono piattaforme anche digitali, al fine di facilitare gli adempimenti assicurativi e monitorare gli effetti delle nuove disposizioni.

Fonte: Inail

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