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VALUTAZIONE DEI RISCHI: RISCHIO BIOLOGICO SARS-COV-2

Il D.Lgs. 81/08 all’art. 268 del Titolo X (Esposizione ad agenti biologici) classifica gli agenti biologici in 4 gruppi:  

  • agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
  • agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
  • agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l’agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
  • agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche

La nuova Direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020, inserisce il virus SARS-CoV-2 nel gruppo 3; questo è fondamentale anche per capire come affrontare la valutazione del rischio. Nella nuova direttiva si indica che la pandemia da Covid-19 “ha colpito tutti gli Stati membri dall’inizio del 2020 e sta causando gravi perturbazioni in tutti i settori e servizi, con ripercussioni dirette sulla salute e la sicurezza di tutti i lavoratori ovunque nell’Unione”.

In questa fase il rispetto e l’applicazione delle disposizioni nazionali che recepiscono le norme dell’Unione in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono, più che mai, di massima importanza. La Direttiva 2000/54/CE stabilisce norme per la protezione dei lavoratori contro i rischi che derivano o possono derivare per la loro sicurezza e salute dall’esposizione agli agenti biologici durante il lavoro. La direttiva “si applica alle attività in cui i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti biologici a causa della loro attività lavorativa e stabilisce, per qualsiasi attività che possa comportare un rischio di esposizione ad agenti biologici, le misure da adottare al fine di determinare la natura, il grado e la durata dell’esposizione dei lavoratori a tali agenti”.

Con la direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione è stata già apportata una modifica all’allegato III della direttiva 2000/54/CE con l’aggiunta di numerosi agenti biologici, tra cui il coronavirus della sindrome respiratoria acuta grave (virus SARS) e il coronavirus della sindrome respiratoria medio-orientale (virus MERS); la nuova direttiva apporta una modifica relativa al virus “Coronavirus 2 della sindrome respiratoria acuta grave”, abbreviato «SARS-CoV-2», che ha causato la pandemia è molto simile ai virus SARS e MERS.

Il nuovo coronavirus può causare gravi malattie umane nella popolazione infetta, presentando un serio rischio in particolare per i lavoratori anziani e quelli con una patologia soggiacente o una malattia cronica. Attualmente non sono disponibili vaccini o cure efficaci, ma si stanno compiendo sforzi significativi a livello internazionale e finora è stato individuato un numero considerevole di vaccini candidati.

La direttiva indica poi che alla luce della gravità della pandemia di Covid-19 a livello mondiale e“in considerazione del fatto che ogni lavoratore ha diritto a un ambiente di lavoro sano, sicuro e adeguato, come previsto dal principio 10 del pilastro europeo dei diritti sociali”, la direttiva prevede un periodo di recepimento breve, di cinque mesi. E viste le circostanze eccezionali “gli Stati membri sono invitati ad attuare la presente direttiva prima del termine di recepimento, ove possibile”.

L’articolo 3 della nuova direttiva indica che gli Stati membri ‘mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 24 novembre 2020. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni”.

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, avvenuta il 4 giugno 2020.

Qui la direttiva europea del 3 giugno.

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