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VALUTAZIONE DEI RISCHI. RISCHIO ELETTRICO

La valutazione del rischio elettrico è un obbligo introdotto dal Titolo III del D.Lgs. 81/08 valutazione del rischio elettrico ed è obbligatoria l’identificazione delle misure di sicurezza, anche con riferimento alla “pertinente normativa tecnica”.

Il Titolo III del D. Lgs. 81/08, “Impianti e apparecchiature elettriche”,riprende e sviluppa gli obblighi del datore di lavoro; art. 80 “Obblighi del datore di lavoro”, comma 2: valutare i rischi di natura elettrica connessi con la presenza di impianti e apparecchi elettrici, tenendo in considerazione tre principali aspetti:
– le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro considerando eventuali interferenze (e conseguenti rischi interferenti);
– i rischi elettrici presenti nel luogo di lavoro;
– tutte le condizioni di esercizio prevedibili degli impianti ed apparecchi elettrici.

Gli impianti elettrici devono rispettare i requisiti di legge. Se questi non sono conformi si è in presenza di una condizione di rischio per i lavoratori.
Per garantire la conformità degli impianti elettrici il datore di lavoro dovrà:

a) accertarsi che l’impianto elettrico sia installato nel rispetto delle specifiche disposizioni applicabili, verificando la documentazione di progetto e le dichiarazioni di conformità rilasciate dagli installatori o facendo periziare l’impianto (richiedendo il rilascio della dichiarazione di rispondenza DIRI ai sensi del D.M. 37/08);

b) accertarsi che i fabbricati risultino protetti dalle scariche atmosferiche (art. 84 del D.Lgs. 81/08), ovvero dotati di idonei sistemi di protezione contro le scariche atmosferiche, in conformità alle norme tecniche (in particolare CEI EN 62305-2);

c) effettuare la manutenzione dell’impianto elettrico in base ad un programma di controlli predisposto, tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti;

d) assoggettare l’impianto elettrico alle previste verifiche periodiche di cui al D.P.R. 462/01 (attività documentata per mezzo dei verbali rilasciati dal soggetto verificatore).

La valutazione del rischio elettrico dovrà concentrarsi sui rischi elettrici connessi ad una non idonea manutenzione e sulla verifica degli apparecchi e degli impianti elettrici; bisognerà informare i lavoratori sui rischi di natura elettrica e formarli sul corretto utilizzo di apparecchi e impianti.

Bisogna distinguere i lavoratori che utilizzano le apparecchiature e gli impianti da quelli che si occupano della loro manutenzione. Questi ultimi sono detti “addetti ai lavori elettrici”. Nel primo caso il lavoratore deve essere correttamente informato sui concetti basilari del rischio elettrico, mentre nel secondo caso il lavoratore addetto ai lavori deve essere non solo informato ma anche formato in merito al rischio e all’utilizzo di D.P.I. idonei.

Per effettuare la valutazione del rischio elettrico per i lavoratori “Addetti ai lavori elettrici” e per la scelta delle misure di sicurezza, il datore di lavoro dovrà riferirsi alle indicazioni presenti nelle norme CEI 11-27 (IV EDIZIONE del 2014) e CEI 50110-1 (III EDIZIONE del 2014).
In merito ai lavori elettrici l’art. 82 stabilisce che “i lavori sotto tensione sono innanzitutto vietati, tuttavia, quando inevitabilmente necessari per ragioni tecnico-organizzative, consentiti su impianti elettrici con tensione di sicurezza, o su impianti di categoria 0 e I, purché il lavoratore “addetto ai lavori elettrici” sia formato e addestrato ad operare rispettando i requisiti indicati nella norma CEI 11-27 e il datore di lavoro abbia attribuito formalmente l’idoneità allo svolgimento delle specifiche attività effettivamente svolte dal lavoratore (intendendo con ciò che l’idoneità non può essere generica, ossia per qualunque lavoro elettrico), e nel rispetto di procedure di lavoro previste dalle vigenti norme tecniche (CEI 11-27:2014 CEI EN 50110-1:2014)”.

E’ importante sottolineare che la nuova norma CEI 11-27 (IV Edizione 2014) introduce nuove figure professionali: la Persona o Unità Responsabile dell’impianto elettrico (URI) e la Persona o Unità Responsabile della realizzazione del Lavoro (URL). Queste nuove figure vanno individuate prima di eseguire lavori elettrici e sono state introdotte per tener conto che nelle aziende e nelle società strutturate organizzativamente, ogni attività lavorativa viene studiata e progettata da più persone.
Il datore di lavoro quindi non dovrà soltanto valutare i rischi e individuare precise procedure di lavoro in sicurezza, ma dovrà anche assegnare precisi ruoli e responsabilità ai soggetti che rivestiranno queste funzioni, garantendo loro una adeguata formazione.  

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