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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E SORVEGLIANZA SANITARIA NEGLI AMBIENTI CONFINATI

Avevamo già parlato, in un precedente articolo, degli ambienti confinati, cioè quei luoghi totalmente o parzialmente chiusi che non sono stati progettati e costruiti per essere occupati in modo permanente da persone ma solo temporaneamente per l’esecuzione di interventi lavorativi come l’ispezione, la manutenzione, la pulizia o l’installazione di dispositivi tecnologici.

Affinché in questi ambienti confinati o sospetti di inquinamento possa essere effettuata un’adeguata valutazione dei rischi, occorre che il datore di lavoro metta a disposizione dei lavoratori le giuste attrezzature e i giusti strumenti per il controllo dell’atmosfera all’interno dei luoghi di lavoro ed è fondamentale che i lavoratori siano in possesso dell’idoneità sanitaria alla mansione.   

Il DPR n.177/2011 all’ Art. 2 comma 1 lettera e), indica come requisito fondamentale il possesso da parte dell’azienda stessa dei dispositivi di protezione individuali, della strumentazione e delle attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in tali ambienti, nonché l’addestramento dei lavoratori all’uso di essi. 

dispositivi di protezione si suddividono in:

  • Dispositivi di protezione collettiva (DPC), consistono in metodi e procedimenti di organizzazione del lavoro che sono in grado di eliminare o ridurre i rischi derivanti dall’attività lavorativa.
  • Dispositivi di protezione individuale (DPI), vengono previsti per eliminare o ridurre drasticamente quei rischi residui che non possono essere eliminati dalle misure previste in fase di protezione collettiva.

La normativa nazionale, di recepimento di quella europea, che disciplina la materia dei DPI si suddivide in normativa sui requisiti dei prodotti (D.Lgs. n. 475/92) e normativa sui requisiti d’uso (D.Lgs. n. 81/2008 Titolo III). La prima definisce, appunto, i requisiti essenziali di sicurezza che devono possedere i dispositivi di protezione individuali immessi nel mercato, prevedendo la marchiatura CE. Secondo questa normativa, inoltre, all’Art. 4, i DPI sono classificati in tre categorie, sulla base del livello di protezione dai rischi che essi devono garantire:

  • Categoria I: sono dispositivi di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità;
  • Categoria II: comprende tutti i dispositivi non rientranti nelle altre due categorie;
  • Categoria III: sono dispositivi di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o lesioni gravi e di carattere permanente.

La seconda normativa stabilisce in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, risulta necessario, sulla base della valutazione dei rischi dell’ambiente stesso, l’utilizzo e la predisposizione di molteplici dispositivi di protezione, tra i quali i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (APVR) che vengono utilizzati quando è accertata o non è esclusa la presenza di gas/vapori tossici o polveri/aerosol pericolosi e non è possibile assicurare una idonea ventilazione o completa bonifica dell’ambiente confinato.

Gli APVR possono distinguersi in DPI a FILTRO, cioè maschere a pieno facciale con dispositivi filtranti antigas/vapori particolari, scelti in base alla presenza di contaminati determinati e alla loro concentrazione in atmosfera e DPI ISOLANTI (RESPIRATORI), cioè dispositivi indipendenti dall’atmosfera ambiente che forniscono al portatore aria respirabile o gas respirabile da una sorgente incontaminata esterna o da un recipiente/bombola.

Nella scelta dell’APVR da destinare all’uso nell’ambiente confinato, si deve considerare anche la compatibilità di tali dispositivi con l’ambiente (per esempio, in caso di atmosfere esplosive è necessario utilizzare dispositivi conformi alla direttiva ATEX).

Per determinare la tipologia di APVR da utilizzare bisogna prendere in considerazione il ritmo di lavoro, la visibilità, la mobilità necessaria all’operatore, i sistemi di comunicazione con l’esterno, l’affaticamento termico, la durata dell’utilizzo, gli utensili utilizzati; occorre, inoltre, tener presente l’idoneità dell’operatore all’utilizzo dell’APVR, prendendo in considerazione la sua idoneità fisica, le particolarità del viso che possono ridurre la tenuta delle maschere, l’uso di occhiali o la presenza di lenti a contatto incompatibili con le condizioni che si vengono a creare, gli accessori indossati non necessari.

La pulizia degli APVR deve riguardare le sole maschere. Tale operazione deve essere eseguita dopo ogni utilizzo, da persone competenti e solo per le maschere non monouso.

Molto importante, per una resa efficace di tutti gli APVR, è la corretta modalità di vestitura degli stessi: la formazione e l’addestramento dei lavoratori è obbligatoria e deve essere effettuata ogni anno.

Oltre ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie, sono necessari e importanti anche i dispositivi anticaduta che si suddividono in dispositivi per la protezione delle cadute dall’alto; dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto – sistemi di arresto caduta e dispositivi di discesa, utilizzati per il salvataggio e l’evacuazione di emergenza del lavoratore.

I dispositivi di ancoraggio sono generalmente distinti in dispositivi a tre piedi, a quattro piedi, monopiede e gru a braccio. La scelta del dispositivo di ancoraggio più idoneo va effettuata sulla base di due criteri:

  1. se l’accesso allo spazio confinato è costituito da una scala, il lavoratore deve essere provvisto di un dispositivo anticaduta con un sistema di arresto e di recupero;
  2. se l’accesso allo spazio confinato è costituito da un sistema di sollevamento del lavoratore in sospensione, che permette all’operatore di essere agganciato a due funi.

Il lavoratore deve essere, infatti, sempre provvisto di imbragatura con attacco frontale o dorsale. A volte possono essere previste delle imbragature con dorsale rigido per l’estrazione in orizzontale del lavoratore.

Altri dispositivi di protezione importanti sono quelli di protezione della cute. In presenza di sostanze chimiche pericolose, corrosive o tossiche per contatto cutaneo, il datore di lavoro deve prevedere e mettere a disposizione idonei indumenti come guanti, paraorecchie, caschi e occhiali, classificabili come dispositivi di protezione individuale.

Per poter operare in ambienti di lavoro confinati è necessario che i lavoratori siano in possesso dell’idoneità sanitaria alla mansione. Il medico competente, per rilasciare tale certificato, deve effettuare dei test specifici e una valutazione approfondita del sistema psichico del lavoratore, escludendo la claustrofobia o altre patologie psichiatriche che possano rendere complesso il permanere dell’operatore all’interno degli spazi confinati e deve valutare la presenza di malattie dermatologiche che potrebbero peggiorare svolgendo attività lavorative in climi sfavorevoli.  

Il DPR n.177/2011 prescrive l’obbligo per i lavoratori autonomi e per i lavoratori in imprese familiari operanti nel settore degli spazi confinati, di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria.

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