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MODELLI ORGANIZZATIVI E SISTEMI DI GESTIONE

In cosa differenziano il “modello organizzativo” e il “sistema di gestione”?

Il Modello organizzativo è l’insieme delle soluzioni tecniche, comportamentali e strategiche che l’impresa adotta nelle diverse aree di business per svolgere le proprie attività produttive in linea con gli obiettivi strategici che si è data. Ogni modello organizzativo ha al suo interno dei sottosistemi destinati a descrivere le attività connesse alla qualità, alla sicurezza del lavoro, all’ambiente, alla contabilità, alla gestione del personale che, nel loro insieme, consentono di delineare l’intero schema organizzativo e il ciclo produttivo dell’azienda.

Il Sistema di gestione è un insieme di attività regolate da norme e regolamenti che consentono di tenere sotto controllo l’andamento aziendale. Tipico dei sistemi di gestione è l’approccio per processi, che serve per dare un’esatta visione della dinamicità dell’azienda affrontando i temi organizzativi dal punto di vista del fluire delle attività all’interno dei processi e della loro interrelazione nell’ambito della produzione aziendale.

Dunque, quando si parla di “modello organizzativo”, si parla dell’aspetto statico dell’azienda, mentre, quando si parla di “sistemi di gestione”, ci si riferisce all’aspetto dinamico.

Il Decreto Legislativo 231/01 non indica le modalità di implementazione di un modello o di un sistema di gestione, ma rimanda genericamente a modelli di organizzazione e gestione, indicando esclusivamente l’esigenza che questi modelli siano “…idonei a prevenire reati…”. Il comma 5 dell’art. 30 del D.Lgs. 81/08 limita alle “Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL)” del 28 settembre 2001 e al British Standard OHSAS 18001:2007, la conformità in via presuntiva dei sistemi di gestione e modelli organizzativi ai requisiti dell’articolo stesso.

A questo proposito, in ambito ISO, è stata emanata per la prima volta nel 2018 la UNI ISO 45001:2018, che andrà in sostituzione dal 30 settembre 2021 della OHSAS 18001 nel campo della sicurezza del lavoro.

L’articolo 51, comma 3-bis del D.Lgs. 81/08, prevede che gli organismi paritetici possano “asseverare” la “…adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’articolo 30 del decreto”.

Gli organismi paritetici possono tenere conto, ai fini della programmazione delle loro attività, di quelle aziende il cui sistema di gestione sia stato da loro asseverato. Appare però evidente la disparità di trattamento che rischia di inficiare il requisito della “imparzialità dell’azione amministrativa”, uno dei principi cardine richiamati a fondamento del funzionamento della nostra Pubblica Amministrazione.

Tutti gli attori del sistema della sicurezza sul lavoro, dal datore di lavoro agli organismi di vigilanza fino ai Ministeri vigilanti, devono mantenere alta l’attenzione e costante l’osservazione, gestendo le attività di vigilanza, istituzionale e di terza parte, affinché l’obiettivo primario rimanga sempre e comunque la salute e la sicurezza dei lavoratori.

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